Art. 4 Norma finanziaria 1. Alle assunzioni di cui all'art. 1, si provvede nei limiti dei trasferimenti statali di cui all'art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018 e delle risorse finanziarie assegnate dal PON «Inclusione» 2014-2020 e dal POC SPAO 2014-2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.