Art. 4 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Alle assunzioni di cui all'art. 1, si provvede  nei  limiti  dei
trasferimenti statali di cui all'art. 1, comma 258,  della  legge  n.
145/2018 e delle risorse finanziarie assegnate dal  PON  «Inclusione»
2014-2020 e dal POC SPAO 2014-2020, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio regionale.