Art. 10 
 
                         Controllo ufficiale 
            (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018) 
 
  1. Le attivita' di cui all'articolo 1 e i  locali  in  cui  vengono
effettuate  sono  soggetti  a  controllo  ufficiale  ai  sensi  degli
articoli 2, 3 e 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge  30  aprile
1962, n. 283, in materia di disciplina igienica  della  produzione  e
della vendita delle  sostanze  alimentari  e  delle  bevande)  e  del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  29  aprile  2004  relativo  ai  controlli  ufficiali  intesi   a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 24 luglio 2019 
 
                                ROSSI