Art. 2 Definizioni 1. Ferme restando le definizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull' igiene dei prodotti alimentari, ai fini del presente regolamento si definisce: a) impresa alimentare: il soggetto di cui all'articolo 2 della legge regionale che svolge attivita' di cui all'articolo 3 della legge regionale; b) stabilimento: l'unita' locale, luogo e sede operativa, nella quale viene esercitata l'attivita' di cui all'articolo 3 della legge regionale; c) contaminazione: la presenza o l'introduzione di un pericolo; d) rifiuti: i rifiuti definiti e disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); e) sottoprodotti non destinati all'alimentazione umana: i sottoprodotti di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano; f) locali polifunzionali: i locali di cui all'articolo 6 della legge regionale in cui le attivita' di lavorazione di diversa tipologia possono essere effettuate secondo i criteri del presente regolamento, identificati come tali nella planimetria dello stabilimento da conservare presso lo stabilimento stesso; g) locali della civile abitazione: la cucina, la dispensa, ogni altro locale adibito alla trasformazione o preparazione degli alimenti riportati e identificati nella planimetria catastale; h) acqua potabile: l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano); i) acqua pulita: l'acqua, anche di mare, che non contiene microrganismi, sostanze nocive in quantita' tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualita' sanitaria degli alimenti; l) impianti: l'allestimento di strutture, macchinari, strumentazioni, necessarie alle attivita' svolte; m) disponitivi: congegno, apparecchio, elemento utilizzato per compiere una determinata funzione; n) presidi: prodotto o dispositivo che contiene una o piu' sostanze disinfettanti, germicide, battericide, fungicide, insetticide, topiche da usare contro i corrispondenti organismi nocivi.