Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ferme  restando  le  definizioni  degli  articoli  2  e  3  del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti  generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per  la
sicurezza alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
alimentare e dell'articolo 2 del regolamento  (CE)  n.  852/2004  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile  2004  sull'  igiene
dei  prodotti  alimentari,  ai  fini  del  presente  regolamento   si
definisce: 
    a) impresa alimentare: il soggetto di cui  all'articolo  2  della
legge regionale che svolge attivita'  di  cui  all'articolo  3  della
legge regionale; 
    b) stabilimento: l'unita' locale, luogo e sede  operativa,  nella
quale viene esercitata l'attivita' di cui all'articolo 3 della  legge
regionale; 
    c) contaminazione: la presenza o l'introduzione di un pericolo; 
    d)  rifiuti:  i  rifiuti  definiti  e  disciplinati  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
    e)  sottoprodotti  non  destinati  all'alimentazione   umana:   i
sottoprodotti di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme  sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti  derivati
non destinati al consumo umano; 
    f) locali polifunzionali: i locali di cui  all'articolo  6  della
legge regionale  in  cui  le  attivita'  di  lavorazione  di  diversa
tipologia possono essere effettuate secondo i  criteri  del  presente
regolamento,  identificati  come   tali   nella   planimetria   dello
stabilimento da conservare presso lo stabilimento stesso; 
    g) locali della civile abitazione: la cucina, la  dispensa,  ogni
altro  locale  adibito  alla  trasformazione  o  preparazione   degli
alimenti riportati e identificati nella planimetria catastale; 
    h)  acqua  potabile:  l'acqua  rispondente  ai  requisiti  minimi
fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,  n.  31  (Attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate
al consumo umano); 
    i) acqua  pulita:  l'acqua,  anche  di  mare,  che  non  contiene
microrganismi,  sostanze  nocive  in  quantita'  tali   da   incidere
direttamente  o  indirettamente  sulla   qualita'   sanitaria   degli
alimenti; 
    l)   impianti:   l'allestimento   di    strutture,    macchinari,
strumentazioni, necessarie alle attivita' svolte; 
    m) disponitivi: congegno, apparecchio,  elemento  utilizzato  per
compiere una determinata funzione; 
    n) presidi: prodotto  o  dispositivo  che  contiene  una  o  piu'
sostanze   disinfettanti,    germicide,    battericide,    fungicide,
insetticide, topiche  da  usare  contro  i  corrispondenti  organismi
nocivi.