Art. 3 Locali per le attivita' (aticolo 8 della legge regionale n. 12/2018) 1. Le attivita' di cui all'articolo 1 possono essere effettuate dall'impresa alimentare in: a) locali polifunzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f); b) locali della civile abitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g); c) altri locali nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo.