Art. 3 
 
                       Locali per le attivita' 
            (aticolo 8 della legge regionale n. 12/2018) 
 
  1. Le attivita' di cui all'articolo  1  possono  essere  effettuate
dall'impresa alimentare in: 
    a) locali polifunzionali di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
f); 
    b) locali della civile abitazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g); 
    c) altri locali nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo.