Art. 4 Requisiti strutturali e igienico sanitari delle strutture e degli impianti per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018). 1. Le strutture e gli impianti per le attivita' di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento devono: a) essere mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti attraverso pulizie e, ove necessario, sanificazioni di pavimenti, pareti, soffitti nei quali deve essere impedita la formazione di condense, ragnatele e materiali di sfaldamento, in particolare se in corrispondenza dei prodotti alimentari, e sottoposti a regolare manutenzione, il tutto riportato nel piano di autocontrollo; b) risultare idonei a evitare il rischio di contaminazioni da parte degli animali domestici, degli animali allevati e degli animali infestanti; c) essere utilizzati in modo tale da evitare rischi di contaminazioni crociate. 2. Le superfici in contatto con gli alimenti, anche semilavorati o materie prime, devono essere in buone condizioni, facili da pulire e sanificare; a tal fine si richiedono materiali lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori non dimostrino che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo. 3. Sono utilizzabili materiali in legno nel rispetto delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2014, n. 347 (Reg. CE 852/2004 - Reg. CE 853/2004 - Reg. CE 1935/2004 - Reg. CE 2023/2006 - D.G.R. 1114/2010 «Linee guida applicative del Reg. CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; recepimento accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni del 20 aprile 2010». Approvazione linee guida sull'utilizzo di materiali in legno a contatto con gli alimenti). 4. Laddove le operazioni prevedono il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinche' esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate. 5. Deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e fredda. E' fatta salva la possibilita' di utilizzo di acqua pulita nel trattamento di pesce o molluschi bivalvi. Se si usa acqua pulita e' necessario disporre di strutture e procedure adeguate per la fornitura, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione. Per i prodotti della pesca interi puo' essere usata acqua pulita; per i molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati marini vivi puo' essere usata acqua di mare pulita; l'acqua pulita puo' essere usata anche per il lavaggio esterno. L'acqua pulita di mare puo' essere usata per trattare e lavare i prodotti della pesca, produrre ghiaccio destinato alla refrigerazione dei prodotti della pesca e raffreddare rapidamente i crostacei e i molluschi dopo la loro cottura.