Art. 4 
 
Requisiti strutturali e igienico sanitari  delle  strutture  e  degli
  impianti per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento
  dei  prodotti  agricoli  (articolo  8  della  legge  regionale   n.
  12/2018). 
 
  1. Le strutture e gli impianti per le attivita' di lavorazione,  di
trasformazione e di confezionamento devono: 
    a)  essere  mantenuti  in  condizioni   igieniche   soddisfacenti
attraverso pulizie e, ove  necessario,  sanificazioni  di  pavimenti,
pareti, soffitti nei quali deve  essere  impedita  la  formazione  di
condense, ragnatele e materiali di sfaldamento, in particolare se  in
corrispondenza dei  prodotti  alimentari,  e  sottoposti  a  regolare
manutenzione, il tutto riportato nel piano di autocontrollo; 
    b) risultare idonei a evitare il  rischio  di  contaminazioni  da
parte degli animali domestici, degli animali allevati e degli animali
infestanti; 
    c)  essere  utilizzati  in  modo  tale  da  evitare   rischi   di
contaminazioni crociate. 
  2. Le superfici in contatto con gli alimenti, anche semilavorati  o
materie prime, devono essere in buone condizioni, facili da pulire  e
sanificare; a tal fine si richiedono materiali  lavabili,  resistenti
alla  corrosione  e  non  tossici,  a  meno  che  gli  operatori  non
dimostrino che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo. 
  3. Sono utilizzabili materiali in legno nel  rispetto  delle  linee
guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile
2014, n. 347 (Reg. CE 852/2004 - Reg. CE 853/2004 - Reg. CE 1935/2004
- Reg. CE 2023/2006 - D.G.R. 1114/2010 «Linee guida  applicative  del
Reg. CE 852/2004 sull'igiene  dei  prodotti  alimentari;  recepimento
accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni del 20 aprile 2010».
Approvazione linee  guida  sull'utilizzo  di  materiali  in  legno  a
contatto con gli alimenti). 
  4. Laddove le operazioni  prevedono  il  lavaggio  degli  alimenti,
occorre  provvedere  affinche'  esso  possa  essere   effettuato   in
condizioni igieniche adeguate. 
  5. Deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile
calda e fredda. E' fatta salva la possibilita' di utilizzo  di  acqua
pulita nel trattamento di pesce o molluschi bivalvi. Se si usa  acqua
pulita e' necessario disporre di strutture e procedure  adeguate  per
la fornitura, in modo da garantire che tale uso non  rappresenti  una
fonte di contaminazione. Per  i  prodotti  della  pesca  interi  puo'
essere usata acqua pulita;  per  i  molluschi  bivalvi,  echinodermi,
tunicati marini vivi puo' essere usata acqua di mare pulita;  l'acqua
pulita puo' essere usata  anche  per  il  lavaggio  esterno.  L'acqua
pulita di mare puo' essere usata per trattare  e  lavare  i  prodotti
della pesca, produrre  ghiaccio  destinato  alla  refrigerazione  dei
prodotti della pesca  e  raffreddare  rapidamente  i  crostacei  e  i
molluschi dopo la loro cottura.