Art. 5 Requisiti strutturali e igienico sanitari dei locali della civile abitazione, dei locali polifunzionali e di altri locali (articolo 8 della legge regionali n. 12/2018). 1. Per le attivita' di cui all'articolo 1 e' possibile l'utilizzo della cucina della civile abitazione, purche' sia provvista di impianti e di dispositivi rispondenti alle disposizioni del presente regolamento e al piano di autocontrollo, al fine evitare o contenere il pericolo di contaminazioni crociate in generale e in particolare con i prodotti e gli alimenti destinati all'uso domestico. 2. Nel locale polifunzionale possono essere allestiti uno o piu' spazi da destinare a cucina, con le caratteristiche di cui al comma 1. 3. E' possibile l'utilizzo di uno stesso locale, di stessi impianti, per attivita' di tipologia diversa. Le attivita' di cui all'articolo 1 possono avvenire contemporaneamente se gli spazi del locale consentono un'adeguata separazione delle lavorazioni, il personale adibito e' diverso e vengono adottate procedure riportate nel piano di autocontrollo atte a prevenire le contaminazioni crociate. 4. Ove gli spazi, gli impianti, l'organizzazione e l'impiego degli addetti non consentono contemporaneamente attivita' di diversa tipologia o qualora si ritenga esista il pericolo di contaminazione crociata, le stesse devono avvenire in momenti diversi, previe preventive sanificazioni, secondo le procedure riportate nello piano di autocontrollo. 5. Gli impianti e gli strumenti utilizzati per le attivita' di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento devono essere omologati ai sensi della legge 1° marzo 1968, n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, .installazioni e impianti elettrici ed elettronici). 6. Qualora l'impresa alimentare disponga di strutture mobili adibite alle attivita' di cui all'articolo 4, comma 8-bis del decreto legislativo 228/2001, i requisiti sono quelli previsti dalle disposizioni dell'allegato II, capitolo III del regolamento (CE) 852/2004 e dalla «Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari», emanata dalla Commissione europea.