Art. 5 
 
Requisiti strutturali e igienico sanitari  dei  locali  della  civile
  abitazione, dei locali polifunzionali e di altri locali 
(articolo 8 della legge regionali n. 12/2018). 
 
  1. Per le attivita' di cui all'articolo 1 e'  possibile  l'utilizzo
della cucina  della  civile  abitazione,  purche'  sia  provvista  di
impianti e di dispositivi rispondenti alle disposizioni del  presente
regolamento e al piano di autocontrollo, al fine evitare o  contenere
il pericolo di contaminazioni crociate in generale e  in  particolare
con i prodotti e gli alimenti destinati all'uso domestico. 
  2. Nel locale polifunzionale possono essere allestiti  uno  o  piu'
spazi da destinare a cucina, con le caratteristiche di cui  al  comma
1. 
  3.  E'  possibile  l'utilizzo  di  uno  stesso  locale,  di  stessi
impianti, per attivita' di tipologia diversa.  Le  attivita'  di  cui
all'articolo 1 possono avvenire contemporaneamente se gli  spazi  del
locale  consentono  un'adeguata  separazione  delle  lavorazioni,  il
personale adibito e' diverso e vengono adottate  procedure  riportate
nel  piano  di  autocontrollo  atte  a  prevenire  le  contaminazioni
crociate. 
  4. Ove gli spazi, gli impianti, l'organizzazione e l'impiego  degli
addetti  non  consentono  contemporaneamente  attivita'  di   diversa
tipologia o qualora si ritenga esista il pericolo  di  contaminazione
crociata, le  stesse  devono  avvenire  in  momenti  diversi,  previe
preventive sanificazioni, secondo le procedure riportate nello  piano
di autocontrollo. 
  5. Gli impianti e gli strumenti  utilizzati  per  le  attivita'  di
lavorazione, di trasformazione e  di  confezionamento  devono  essere
omologati ai sensi della legge 1° marzo 1968,  n.  186  (Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,  macchinari,
.installazioni e impianti elettrici ed elettronici). 
  6.  Qualora  l'impresa  alimentare  disponga  di  strutture  mobili
adibite alle attivita' di cui all'articolo 4, comma 8-bis del decreto
legislativo  228/2001,  i  requisiti  sono  quelli   previsti   dalle
disposizioni dell'allegato II,  capitolo  III  del  regolamento  (CE)
852/2004 e dalla «Guida all'attuazione  di  alcune  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene  dei  prodotti  alimentari»,
emanata dalla Commissione europea.