Art. 6 
 
Requisiti strutturali e igienico sanitari per il deposito di  materie
  prime, semilavorati e prodotti finiti 
(articolo 8 della legge regionale n. 12/2018). 
 
  1. Le materie prime, i semilavorati e i  prodotti  finiti,  sia  in
regime di  temperatura  controllata  che  ambientale,  devono  essere
depositati e protetti in modo da evitare contaminazioni crociate, ove
si ritiene esista tale pericolo, e devono essere  sollevati  rispetto
al pavimento. Deve essere impedita la formazione di condense. 
  2. Devono essere disponibili appropriati  impianti  o  attrezzature
per mantenere e controllare adeguate condizioni  di  temperatura  dei
prodotti; a tal fine, possono essere utilizzati pozzetti frigo, frigo
di tipologia domestica omologati ai sensi della  legge  n.  186/1968,
purche' utilizzati in via esclusiva.