Art. 6 Requisiti strutturali e igienico sanitari per il deposito di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018). 1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti, sia in regime di temperatura controllata che ambientale, devono essere depositati e protetti in modo da evitare contaminazioni crociate, ove si ritiene esista tale pericolo, e devono essere sollevati rispetto al pavimento. Deve essere impedita la formazione di condense. 2. Devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei prodotti; a tal fine, possono essere utilizzati pozzetti frigo, frigo di tipologia domestica omologati ai sensi della legge n. 186/1968, purche' utilizzati in via esclusiva.