Art. 7 Requisiti igienico sanitari dei lavoratori (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018) 1. Per le attivita' di cui all'articolo 1 i lavoratori, per mantenere un'adeguata igiene personale, devono avere a disposizione appropriate attrezzature e dispositivi quali: a) lavandini dotati di rubinetti, per acqua potabile calda e fredda, che riducano il pericolo di contaminazioni (preferibilmente con comandi non azionabili a mano quali leva azionabile a gomito, pedale, cellula fotoelettrica, etc.) e dispositivi o materiali a perdere per asciugarsi le mani; b) spogliatoio o area appositamente individuata con dispositivo per riporre gli indumenti da lavoro, separati dagli indumenti civili; c) servizi igienici, anche della civile abitazione, purche' provvisti dei dispositivi di cui alla lettera a). 2. Il piano di autocontrollo deve prevedere la procedura per il corretto l'utilizzo al fine di prevenire o contenere il pericolo di contaminazioni. 3. Durante le lavorazioni i lavoratori devono indossare appositi e idonei capi di abbigliamento, tra cui copricapo, vestaglia o grembiule, se si dimostra sufficiente alla protezione degli alimenti dalla contaminazione degli abiti civili sottostanti, e apposite calzature ove ritenuto necessario. Non devono essere indossati monili, orologi o altri accessori.