Art. 7 
 
             Requisiti igienico sanitari dei lavoratori 
            (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018) 
 
  1. Per  le  attivita'  di  cui  all'articolo 1  i  lavoratori,  per
mantenere un'adeguata igiene personale, devono avere  a  disposizione
appropriate attrezzature e dispositivi quali: 
    a) lavandini dotati di rubinetti,  per  acqua  potabile  calda  e
fredda, che riducano il pericolo di  contaminazioni  (preferibilmente
con comandi non azionabili a mano quali  leva  azionabile  a  gomito,
pedale, cellula fotoelettrica, etc.)  e  dispositivi  o  materiali  a
perdere per asciugarsi le mani; 
    b) spogliatoio o area appositamente individuata  con  dispositivo
per riporre gli indumenti da lavoro, separati dagli indumenti civili; 
    c) servizi  igienici,  anche  della  civile  abitazione,  purche'
provvisti dei dispositivi di cui alla lettera a). 
  2. Il piano di autocontrollo deve prevedere  la  procedura  per  il
corretto l'utilizzo al fine di prevenire o contenere il  pericolo  di
contaminazioni. 
  3. Durante le lavorazioni i lavoratori devono indossare appositi  e
idonei  capi  di  abbigliamento,  tra  cui  copricapo,  vestaglia   o
grembiule, se si dimostra sufficiente alla protezione degli  alimenti
dalla contaminazione  degli  abiti  civili  sottostanti,  e  apposite
calzature  ove  ritenuto  necessario.  Non  devono  essere  indossati
monili, orologi o altri accessori.