Art. 8 
 
Gestione   dei   rifiuti   e   dei   sottoprodotti   non    destinati
                          all'alimentazione 
            (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018) 
 
  1. I rifiuti e  i  sottoprodotti  non  destinati  all'alimentazione
umana devono essere immessi  in  idonei  contenitori,  se  necessario
dotati di apertura a pedale. Devono essere rimossi al piu' presto dai
locali in cui si trovano gli alimenti per evitare che si accumulino e
possano costituire,  direttamente  o  indirettamente,  una  fonte  di
contaminazione diretta o indiretta. 
  2. I contenitori per i rifiuti  o  i  sottoprodotti  non  destinati
all'alimentazione umana, utilizzati nei locali di lavorazione  devono
essere identificati in modo tale da evitare che il materiale in  essi
contenuto rientri equivocamente nel circuito alimentare. 
  3. Devono essere individuate specifiche aree per  il  deposito  dei
contenitori di cui al comma 1.  Tali  contenitori,  in  attesa  della
dismissione, devono essere mantenuti completamente chiusi. 
  4. I contenitori devono essere mantenuti in buono stato di  pulizia
e manutenzione.