Art. 8 Gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti non destinati all'alimentazione (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018) 1. I rifiuti e i sottoprodotti non destinati all'alimentazione umana devono essere immessi in idonei contenitori, se necessario dotati di apertura a pedale. Devono essere rimossi al piu' presto dai locali in cui si trovano gli alimenti per evitare che si accumulino e possano costituire, direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione diretta o indiretta. 2. I contenitori per i rifiuti o i sottoprodotti non destinati all'alimentazione umana, utilizzati nei locali di lavorazione devono essere identificati in modo tale da evitare che il materiale in essi contenuto rientri equivocamente nel circuito alimentare. 3. Devono essere individuate specifiche aree per il deposito dei contenitori di cui al comma 1. Tali contenitori, in attesa della dismissione, devono essere mantenuti completamente chiusi. 4. I contenitori devono essere mantenuti in buono stato di pulizia e manutenzione.