Art. 9 Requisiti delle attrezzature e materiali di pulizia e sanificazione delle strutture e degli impianti (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018) 1. Le attrezzature, i materiali, i prodotti e i presidi per le pulizie e le sanificazioni delle strutture e degli impianti utilizzati per le attivita' di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento, devono essere mantenuti in apposito locale o comunque opportunamente separati dalle altre attivita' e dal deposito dei prodotti, semilavorati e materie prime. 2. I prodotti e i presidi utilizzati per la pulizia, il lavaggio e la sanificazione di cui al comma 1, devono essere idoneamente identificati riguardo al contenuto, in modo da evitarne l'uso accidentale nelle attivita' di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento degli alimenti e riposti in idonei dispositivi (armadietti, stipi dedicati, etc.).