Art. 9 
 
Requisiti delle attrezzature e materiali di pulizia  e  sanificazione
                  delle strutture e degli impianti 
            (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018) 
 
  1. Le attrezzature, i materiali, i prodotti  e  i  presidi  per  le
pulizie  e  le  sanificazioni  delle  strutture  e   degli   impianti
utilizzati per le attivita' di lavorazione, di  trasformazione  e  di
confezionamento,  devono  essere  mantenuti  in  apposito  locale   o
comunque opportunamente separati dalle altre attivita' e dal deposito
dei prodotti, semilavorati e materie prime. 
  2. I prodotti e i presidi utilizzati per la pulizia, il lavaggio  e
la sanificazione  di  cui  al  comma  1,  devono  essere  idoneamente
identificati  riguardo  al  contenuto,  in  modo  da  evitarne  l'uso
accidentale nelle attivita' di lavorazione, di  trasformazione  e  di
confezionamento  degli  alimenti  e  riposti  in  idonei  dispositivi
(armadietti, stipi dedicati, etc.).