Art. 2 
 
                  Esercizio dei poteri sostitutivi 
                   sugli enti di governo d'ambito 
 
  1.  Il  Presidente  della   regione,   nell'ambito   delle   azioni
sostitutive di cui all'art. 152, comma 3, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n.  152  (Norme  in  materia  ambientale)  e  successive
modificazioni e integrazioni e dell'art. 11 della legge regionale  24
febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli  ambiti
ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al  servizio  idrico
integrato  e  alla  gestione  integrata  dei  rifiuti)  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  decorso  inutilmente  il  termine  di
diffida,  puo'  nominare  un  Commissario  ad  acta  in  sostituzione
dell'ente di governo d'ambito. 
  2. L'atto di nomina di cui al comma 1 stabilisce il contenuto delle
attivita' che il Commissario e' incaricato  a  svolgere,  fissando  i
termini per l'espletamento delle medesime. 
  3. Per le funzioni di cui al comma 2 il Commissario  ad  acta  puo'
avvalersi delle strutture delle province o della Citta' metropolitana
di Genova territorialmente competenti. 
  4. Al Commissario ad acta e' corrisposto  un  compenso  commisurato
proporzionalmente  alla  durata  dell'incarico  nel  limite   massimo
dell'80 per cento del trattamento economico  spettante  ai  direttori
generali della giunta regionale. Gli oneri sono a carico dell'ente di
governo dell'ambito.