Art. 2 Esercizio dei poteri sostitutivi sugli enti di governo d'ambito 1. Il Presidente della regione, nell'ambito delle azioni sostitutive di cui all'art. 152, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 11 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni, decorso inutilmente il termine di diffida, puo' nominare un Commissario ad acta in sostituzione dell'ente di governo d'ambito. 2. L'atto di nomina di cui al comma 1 stabilisce il contenuto delle attivita' che il Commissario e' incaricato a svolgere, fissando i termini per l'espletamento delle medesime. 3. Per le funzioni di cui al comma 2 il Commissario ad acta puo' avvalersi delle strutture delle province o della Citta' metropolitana di Genova territorialmente competenti. 4. Al Commissario ad acta e' corrisposto un compenso commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico nel limite massimo dell'80 per cento del trattamento economico spettante ai direttori generali della giunta regionale. Gli oneri sono a carico dell'ente di governo dell'ambito.