Art. 6 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Alla legge regionale. n. 38 del 2002, con decorrenza dalla  data
di cui all'art. 5, sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) i commi 3, 4 quarto e quinto periodo, 10, 13, 14, 15, 16 e  18
dell'art. 11; 
    b) gli articoli 11 bis, 11-quater, 13, 14 e 17; 
    c) i commi 1 e 2 dell'art. 18.