Art. 6 Abrogazioni 1. Alla legge regionale. n. 38 del 2002, con decorrenza dalla data di cui all'art. 5, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) i commi 3, 4 quarto e quinto periodo, 10, 13, 14, 15, 16 e 18 dell'art. 11; b) gli articoli 11 bis, 11-quater, 13, 14 e 17; c) i commi 1 e 2 dell'art. 18.