Art. 11 Partecipazione della collettivita' 1. Nell'ambito delle proprie attivita' di promozione e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, la Regione garantisce la piu' ampia partecipazione di comunita', gruppi e individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.