Art. 11 
 
                 Partecipazione della collettivita' 
 
  1. Nell'ambito delle proprie attivita'  di  promozione  e  sostegno
della conservazione e  di  valorizzazione  del  patrimonio  culturale
immateriale, la Regione garantisce la piu'  ampia  partecipazione  di
comunita', gruppi e individui che creano,  mantengono  e  trasmettono
tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente  nella
sua gestione.