Art. 12 
 
                         Misure di sostegno 
 
  1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione  e
fruizione del proprio patrimonio culturale immateriale,  la  Regione,
con deliberazione della Giunta regionale da  adottarsi  entro  il  30
settembre di ogni anno, individua gli interventi  da  finanziare,  la
cui misura e' fissata con la legge regionale di stabilita'. 
  2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono definiti,  altresi',
i criteri, le modalita' e i termini del finanziamento.