Art. 12 Misure di sostegno 1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio culturale immateriale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, individua gli interventi da finanziare, la cui misura e' fissata con la legge regionale di stabilita'. 2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono definiti, altresi', i criteri, le modalita' e i termini del finanziamento.