Art. 14 Modalita' di presentazione di nuove candidature 1. L'ente locale che intende presentare la candidatura di un bene culturale, anche immateriale, del proprio territorio per il riconoscimento UNESCO con il sostegno della Regione, presenta alla medesima una relazione dettagliata sul progetto di candidatura redatta secondo modulistica pubblicata nel sito istituzionale della Regione. 2. Con delibera della Giunta regionale sono individuati i progetti di riconoscimento UNESCO che la Regione intende sostenere mediante specifici finanziamenti.