Art. 14 
 
           Modalita' di presentazione di nuove candidature 
 
  1. L'ente locale che intende presentare la candidatura di  un  bene
culturale,  anche  immateriale,  del  proprio   territorio   per   il
riconoscimento UNESCO con il sostegno della  Regione,  presenta  alla
medesima  una  relazione  dettagliata  sul  progetto  di  candidatura
redatta secondo modulistica pubblicata nel sito  istituzionale  della
Regione. 
  2. Con delibera della Giunta regionale sono individuati i  progetti
di riconoscimento UNESCO che la Regione  intende  sostenere  mediante
specifici finanziamenti.