Art. 16 Misure di sostegno 1. Le misure di sostegno previste dalla presente legge non si applicano al sito regionale naturale Dolomiti UNESCO per il quale continuano a trovare applicazione, in particolare, le seguenti disposizioni: a) articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013); b) articolo 3, commi 4 e s, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).