Art. 16 
 
                         Misure di sostegno 
 
  1. Le misure di sostegno  previste  dalla  presente  legge  non  si
applicano al sito regionale naturale Dolomiti  UNESCO  per  il  quale
continuano  a  trovare  applicazione,  in  particolare,  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale 26 luglio 2013,
n. 6 (Assestamento del bilancio 2013); 
    b) articolo 3, commi 4 e s, della legge regionale 4 agosto  2014,
n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).