Art. 17 
 
         Valorizzazione turistica dei siti regionali UNESCO 
 
  1. La Regione assicura la valorizzazione dei siti regionali  UNESCO
anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG,  di  cui  alla  legge
regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti  del  sistema
turistico regionale), che  attua  azioni  mirate  allo  sviluppo  del
turismo culturale e naturale, in sinergia con i soggetti gestori e in
coerenza con i piani operativi di ciascun sito.