Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) patrimonio mondiale culturale: sono considerati patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972, ratificata dall'Italia con legge del 6 aprile 1977, n. 184 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione, del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972): 1) i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; 2) gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unita' o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; 3) i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico; b) patrimonio mondiale naturale: sono considerati patrimonio naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi di cui alla legge 184/1977: 1) i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico; 2) le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo; 3) i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale; c) patrimonio mondiale culturale immateriale: sono considerati patrimonio culturale immateriale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)): 1) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti egli spazi culturali associati agli stessi, che le comunita', i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, e' costantemente ricreato dalle comunita' e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e da' loro un senso d'identita' e di continuita', promuovendo in tal modo il rispetto per la diversita' culturale e la creativita' umana; 2) il patrimonio culturale immateriale, purche' compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunita', gruppi e individui nonche' di sviluppo sostenibile, come definito al numero 1), si manifesta tra l'altro nei seguenti settori: 2.1 tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; 2.2 le arti dello spettacolo; 2.3 le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; 2.4 le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; 2.5 l'artigianato tradizionale; d) siti regionali culturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio culturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura; e) siti regionali naturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio naturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. 2. Ai fini della presente legge si intende, altresi', per: a) soggetto gestore territoriale, di seguito soggetto gestore: il Comune su cui insiste il territorio del sito ovvero il capofila tra i Comuni nel caso di siti che insistono sul territorio di piu' Comuni e facenti parte dell'ente gestore del sito; b) piano di gestione: il piano di gestione ovvero i documenti contenuti nel dossier relativo a ciascun sito.