Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
    a) patrimonio mondiale  culturale:  sono  considerati  patrimonio
culturale, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di  Parigi  del
16 novembre 1972, ratificata dall'Italia con legge del 6 aprile 1977,
n. 184 (Ratifica ed esecuzione della  convenzione  sulla  protezione,
del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il  23
novembre 1972): 
      1) i monumenti: opere architettoniche, plastiche  o  pittoriche
monumentali,  elementi  o  strutture   di   carattere   archeologico,
iscrizioni,  grotte  e  gruppi  di  elementi  di  valore   universale
eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; 
      2) gli agglomerati: gruppi di  costruzioni  isolate  o  riunite
che, per la loro architettura, unita' o  integrazione  nel  paesaggio
hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o
scientifico; 
      3) i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e  della
natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici,  di  valore
universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o
antropologico; 
    b) patrimonio  mondiale  naturale:  sono  considerati  patrimonio
naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi di cui
alla legge 184/1977: 
      1) i monumenti naturali  costituiti  da  formazioni  fisiche  e
biologiche o da  gruppi  di  tali  formazioni  di  valore  universale
eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico; 
      2)  le  formazioni  geologiche  e  fisiografiche  e   le   zone
strettamente delimitate costituenti l'habitat  di  specie  animali  e
vegetali minacciate, di valore  universale  eccezionale  dall'aspetto
scientifico o conservativo; 
      3) i siti naturali o le zone naturali  strettamente  delimitate
di   valore   universale   eccezionale   dall'aspetto    scientifico,
conservativo o estetico naturale; 
    c) patrimonio mondiale culturale  immateriale:  sono  considerati
patrimonio culturale immateriale,  ai  sensi  dell'articolo  2  della
Convenzione di Parigi del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con
legge 27  settembre  2007,  n.  167  (Ratifica  ed  esecuzione  della
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,
adottata a Parigi il 17  ottobre  2003  dalla  XXXII  sessione  della
Conferenza  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)): 
      1)  le  prassi,  le  rappresentazioni,   le   espressioni,   le
conoscenze, il know-how, come pure  gli  strumenti,  gli  oggetti,  i
manufatti  egli  spazi  culturali  associati  agli  stessi,  che   le
comunita', i gruppi e in alcuni casi  gli  individui  riconoscono  in
quanto  parte  del  loro  patrimonio  culturale.  Questo   patrimonio
culturale immateriale, trasmesso di generazione  in  generazione,  e'
costantemente ricreato dalle comunita' e dai gruppi  in  risposta  al
loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia
e da' loro un senso d'identita' e di continuita', promuovendo in  tal
modo il rispetto per la diversita' culturale e la creativita' umana; 
      2) il patrimonio culturale immateriale, purche' compatibile con
gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze
di rispetto reciproco fra comunita', gruppi e  individui  nonche'  di
sviluppo sostenibile, come definito al numero 1),  si  manifesta  tra
l'altro nei seguenti settori: 
        2.1  tradizioni  ed  espressioni  orali,  ivi   compreso   il
linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; 
        2.2 le arti dello spettacolo; 
        2.3 le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; 
        2.4  le  cognizioni  e  le  prassi  relative  alla  natura  e
all'universo; 
        2.5 l'artigianato tradizionale; 
    d)  siti  regionali  culturali  UNESCO:  i  siti  del  territorio
regionale inseriti nella  lista  del  patrimonio  culturale  mondiale
sulla base della  Convenzione  per  la  salvaguardia  del  patrimonio
culturale e ambientale, firmata a Parigi  il  16  novembre  1972  dai
Paesi   aderenti   all'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite   per
l'educazione, la scienza e la cultura; 
    e)  siti  regionali  naturali  UNESCO:  i  siti  del   territorio
regionale inseriti nella lista del patrimonio naturale mondiale sulla
base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e
ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai  Paesi  aderenti
all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e
la cultura. 
  2. Ai fini della presente legge si intende, altresi', per: 
    a) soggetto gestore territoriale, di seguito soggetto gestore: il
Comune su cui insiste il territorio del sito ovvero il capofila tra i
Comuni nel caso di siti che insistono sul territorio di piu' Comuni e
facenti parte dell'ente gestore del sito; 
    b) piano di gestione: il piano di  gestione  ovvero  i  documenti
contenuti nel dossier relativo a ciascun sito.