Art. 6 Procedura di formazione e adozione del Programma operativo 1. ll Programma operativo e' presentato dal soggetto gestore alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento alle annualita' successive, unitamente alla domanda di finanziamento annuale. Il programma operativo e' valutato dalla Giunta regionale ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8. 2. Per l'elaborazione del Programma operativo il soggetto gestore puo' avvalersi del supporto della struttura di cui all'articolo 13.