Art. 6 
 
                 Procedura di formazione e adozione 
                       del Programma operativo 
 
  1. ll Programma operativo e' presentato dal soggetto  gestore  alla
Regione entro il 30 settembre di  ogni  anno,  con  riferimento  alle
annualita'  successive,  unitamente  alla  domanda  di  finanziamento
annuale. Il programma operativo e' valutato dalla Giunta regionale ai
fini dei finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8. 
  2. Per l'elaborazione del Programma operativo il  soggetto  gestore
puo' avvalersi del supporto della struttura di cui all'articolo 13.