Art. 7 
 
                        Finanziamento annuale 
 
  1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi  di  gestione
ordinaria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), finalizzati, in
particolare, a mantenere il riconoscimento  di  patrimonio  culturale
mondiale, la Regione  riconosce  all'ente  gestore  di  ciascun  sito
regionale culturale UNESCO un finanziamento annuale, la cui misura e'
stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui  all'articolo
6, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e
con il relativo piano di gestione. 
  2. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro il  31  marzo  di
ogni anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e  le
modalita' di rendicontazione della spesa. 
  3. La concessione dei finanziamenti e'  subordinata  all'attuazione
del Programma operativo con riferimento all'annualita' precedente.