Art. 7 Finanziamento annuale 1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di gestione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), finalizzati, in particolare, a mantenere il riconoscimento di patrimonio culturale mondiale, la Regione riconosce all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO un finanziamento annuale, la cui misura e' stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione. 2. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro il 31 marzo di ogni anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalita' di rendicontazione della spesa. 3. La concessione dei finanziamenti e' subordinata all'attuazione del Programma operativo con riferimento all'annualita' precedente.