Art. 8 Ulteriori misure di sostegno 1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la Regione sostiene i siti regionali culturali UNESCO mediante finanziamenti sulla base di quanto previsto nel Programma operativo. 2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6 sono individuati gli interventi dei Programmi operativi oggetto di finanziamento, sulla base delle caratteristiche del soggetto gestore del sito e della coerenza degli interventi con gli strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione. 3. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 costituiscono priorita' regionali complessive di sviluppo del territorio nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali). 4. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un soggetto diverso da un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 sono finanziati nella misura stabilita con la legge regionale di stabilita'. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e le modalita' di erogazione, nonche' i termini e le modalita' di rendicontazione della spesa.