Art. 8 
 
                    Ulteriori misure di sostegno 
 
  1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di promozione
e sostegno della conservazione, fruizione  e  valorizzazione  di  cui
all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la Regione sostiene i  siti
regionali culturali  UNESCO  mediante  finanziamenti  sulla  base  di
quanto previsto nel Programma operativo. 
  2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui  all'articolo
6 sono individuati gli interventi dei Programmi operativi oggetto  di
finanziamento, sulla base delle caratteristiche del soggetto  gestore
del  sito  e  della  coerenza  degli  interventi  con  gli  strumenti
regionali e territoriali di programmazione e pianificazione. 
  3. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale  UNESCO
sia un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del  comma  2
costituiscono  priorita'  regionali  complessive  di   sviluppo   del
territorio nell'ambito della Concertazione  delle  politiche  per  lo
sviluppo del sistema integrato, ai sensi dell'articolo 7 della  legge
regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della  finanza  locale
del Friuli Venezia Giulia, nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle
leggi regionali  19/2013,  9/2009  e  26/2014  concernenti  gli  enti
locali). 
  4. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale  UNESCO
sia un soggetto diverso da un ente locale, gli interventi individuati
ai sensi del comma 2 sono finanziati nella misura  stabilita  con  la
legge regionale di stabilita'. Con il  decreto  di  concessione  sono
fissati i termini di esecuzione degli interventi e  le  modalita'  di
erogazione, nonche' i termini e le modalita' di rendicontazione della
spesa.