Art. 10 
 
Modificazioni della legge provinciale 4 agosto  2015,  n.  15  (legge
  provinciale per il governo del  territorio  2015),  riguardante  la
  pianificazione urbanistica 
 
  1. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale per  il  governo
del territorio 2015 le parole: «individuate dal comma 2, lettere  b),
c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «individuate  dal  comma  2,
lettere b), c), d) ed e)». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 31  della  legge  provinciale  per  il
governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Il comma 2 si applica anche alle  modificazioni  del  PUP
finalizzate a semplificare la procedura prevista dall'art. 41,  comma
2, dell'allegato B della legge  provinciale  27  maggio  2008,  n.  5
(Approvazione  del  nuovo  piano  urbanistico  provinciale)  per   la
realizzazione degli interventi oggetto del medesimo comma.» 
  3. Dopo la  lettera  j)  del  comma  2  dell'art.  39  della  legge
provinciale per  il  governo  del  territorio  2015  e'  inserita  la
seguente: 
    «j-bis) le varianti che modificano o stralciano le previsioni  di
piani attuativi;». 
  4. Nel comma 5 dell'art. 45 della legge provinciale per il  governo
del territorio 2015 le parole: «Entro diciotto  mesi  dalla  data  di
cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dodici mesi  dalla
data di cessazione». 
  5. Alla fine del comma 8 dell'art. 48 della legge  provinciale  per
il governo del territorio 2015 sono inserite  le  parole:  o,  tranne
quando si tratta di opere realizzate a spese  del  privato  ai  sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  (Codice
dei contratti pubblici)». 
  6. Nel comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale per il  governo
del territorio 2015, dopo le  parole:  «visitabilita'  degli  edifici
privati e pubblici.» sono inserite  le  seguenti:  «Nelle  aree  dove
siano presenti opere di urbanizzazione sono consentiti altresi',  con
il  permesso  di  costruire  convenzionato  previsto  dall'art.   84,
interventi di ristrutturazione edilizia di  edifici  esistenti  senza
aumento di volume urbanistico e sul medesimo sedime.» 
  7. Dopo il comma 4 dell'art. 51  della  legge  provinciale  per  il
governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: 
    «4 bis. Nei casi in cui il PRG prevede l'obbligo di formazione di
un piano attuativo di iniziativa  privata,  il  comune  si  pronuncia
sulla proposta di piano pervenuta, approvando il piano o  respingendo
la  proposta,  entro  sei  mesi  dalla  sua   presentazione.   Questa
valutazione costituisce atto obbligatorio.» 
  8. Nel comma 4 dell'art. 54 della legge provinciale per il  governo
del territorio 2015 le parole: «Entro diciotto  mesi  dalla  scadenza
del termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dodici mesi dalla
scadenza del termine». 
  9. Dopo il comma 14-bis dell'art. 121 della legge  provinciale  per
il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: 
    «14-ter. Fatto salvo quanto previsto dai commi 14-bis e 18,  alle
previsioni del PTC e del PRG  e  ai  piani  attuativi  scaduti  prima
dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2019  (Misure
di semplificazione e potenziamento della competitivita'), continua ad
applicarsi il termine previsto dalla disciplina previgente.»