Art. 10 Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), riguardante la pianificazione urbanistica 1. Nel comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «individuate dal comma 2, lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «individuate dal comma 2, lettere b), c), d) ed e)». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: «2-bis. Il comma 2 si applica anche alle modificazioni del PUP finalizzate a semplificare la procedura prevista dall'art. 41, comma 2, dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) per la realizzazione degli interventi oggetto del medesimo comma.» 3. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente: «j-bis) le varianti che modificano o stralciano le previsioni di piani attuativi;». 4. Nel comma 5 dell'art. 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di cessazione». 5. Alla fine del comma 8 dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: o, tranne quando si tratta di opere realizzate a spese del privato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)». 6. Nel comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «visitabilita' degli edifici privati e pubblici.» sono inserite le seguenti: «Nelle aree dove siano presenti opere di urbanizzazione sono consentiti altresi', con il permesso di costruire convenzionato previsto dall'art. 84, interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti senza aumento di volume urbanistico e sul medesimo sedime.» 7. Dopo il comma 4 dell'art. 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: «4 bis. Nei casi in cui il PRG prevede l'obbligo di formazione di un piano attuativo di iniziativa privata, il comune si pronuncia sulla proposta di piano pervenuta, approvando il piano o respingendo la proposta, entro sei mesi dalla sua presentazione. Questa valutazione costituisce atto obbligatorio.» 8. Nel comma 4 dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dodici mesi dalla scadenza del termine». 9. Dopo il comma 14-bis dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: «14-ter. Fatto salvo quanto previsto dai commi 14-bis e 18, alle previsioni del PTC e del PRG e ai piani attuativi scaduti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitivita'), continua ad applicarsi il termine previsto dalla disciplina previgente.»