Art. 12 Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la semplificazione dei titoli edilizi e la riqualificazione edilizia 1. Al comma 3 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera c), dopo le parole: «e dei relativi impianti» sono inserite le seguenti: «, nonche' di altre tipologie di impianti a energia rinnovabile comunque denominati, ad esclusione degli impianti e parchi eolici, dei parchi fotovoltaici e degli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete,»; b) nella lettera i), dopo le parole: «impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione» sono inserite le seguenti: «, nonche' di demolizione di linee elettriche aeree,»; c) dopo la lettera n) e' inserita la seguente: «n-bis) gli interventi di demolizione delle opere degli impianti funiviari e delle relative costruzioni accessorie nelle aree sciabili.» 2. Dopo il comma 2 dell'art. 79 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: «2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per la realizzazione di impianti tecnologici funzionali alle infrastrutture autostradali, stradali e ferroviarie non e' richiesto alcun titolo abilitativo, a condizione che le infrastrutture siano esistenti o che siano gia' stati completati i relativi procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformita' alla normativa vigente. Questo comma non si applica agli impianti e parchi eolici, ai parchi fotovoltaici e agli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete.» 3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente: «d-bis) tensostrutture stabilmente ancorate a terra che determinano superficie utile lorda e che sono realizzate in adempimento a prescrizioni contenute in provvedimenti di natura autorizzatoria.» 4. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 109 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «almeno della classe energetica B +» sono sostituite dalle seguenti: «almeno della classe superiore a quella obbligatoria».