Art. 12 
 
Modificazioni della legge provinciale per il governo  del  territorio
  2015, riguardanti  la  semplificazione  dei  titoli  edilizi  e  la
  riqualificazione edilizia 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 78 della legge provinciale per  il  governo
del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella lettera c), dopo le parole: «e  dei  relativi  impianti»
sono inserite le seguenti: «, nonche' di altre tipologie di  impianti
a  energia  rinnovabile  comunque  denominati,  ad  esclusione  degli
impianti e parchi eolici, dei parchi fotovoltaici  e  degli  impianti
destinati prevalentemente alla produzione di  energia  da  cedere  in
rete,»; 
    b)  nella  lettera  i),  dopo  le  parole:  «impianti  fissi   di
telecomunicazione e di radiodiffusione» sono inserite le seguenti: «,
nonche' di demolizione di linee elettriche aeree,»; 
    c) dopo la lettera  n)  e'  inserita  la  seguente:  «n-bis)  gli
interventi di demolizione delle  opere  degli  impianti  funiviari  e
delle relative costruzioni accessorie nelle aree sciabili.» 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 79  della  legge  provinciale  per  il
governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: 
    «2 bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  per  la
realizzazione di impianti tecnologici funzionali alle  infrastrutture
autostradali, stradali e ferroviarie non e'  richiesto  alcun  titolo
abilitativo, a condizione che le infrastrutture siano esistenti o che
siano gia' stati completati i relativi procedimenti  di  approvazione
del progetto  e  di  localizzazione  in  conformita'  alla  normativa
vigente. Questo comma non si applica agli impianti e  parchi  eolici,
ai parchi fotovoltaici e agli impianti destinati prevalentemente alla
produzione di energia da cedere in rete.» 
  3. Dopo la  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  88  della  legge
provinciale per  il  governo  del  territorio  2015  e'  inserita  la
seguente: 
    «d-bis)  tensostrutture  stabilmente   ancorate   a   terra   che
determinano  superficie  utile  lorda  e  che  sono   realizzate   in
adempimento a  prescrizioni  contenute  in  provvedimenti  di  natura
autorizzatoria.» 
  4.  Nella  lettera  e)  del  comma  1  dell'art.  109  della  legge
provinciale per il governo del territorio  2015  le  parole:  «almeno
della classe energetica B +» sono sostituite dalle seguenti:  «almeno
della classe superiore a quella obbligatoria».