Art. 13 Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987), riguardanti la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica 1. Nella lettera I) del comma 5 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione» sono inserite le seguenti: «nonche' di linee elettriche aeree». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: «4-bis. Se la realizzazione del medesimo intervento e' soggetta ad autorizzazione paesaggistica e ad autorizzazione provinciale ai sensi della carta di sintesi della pericolosita', ed entrambe sono di competenza della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio, le autorizzazioni sono rilasciate nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, acquisito il parere delle altre strutture provinciali competenti per tipologia di pericolo.» 3. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, dopo le parole: «per l'espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale» sono inserite le seguenti: «, se l'intervento non e' sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale».