Art. 13 
 
Integrazioni della legge provinciale per il  governo  del  territorio
  2015 e  della  legge  provinciale  21  aprile  1987,  n.  7  (legge
  provinciale  sugli  impianti   a   fune   1987),   riguardanti   la
  semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica 
 
  1.  Nella  lettera  I)  del  comma  5  dell'art.  64  della   legge
provinciale per il governo  del  territorio  2015,  dopo  le  parole:
«impianti fissi  di  telecomunicazione  e  di  radiodiffusione»  sono
inserite le seguenti: «nonche' di linee elettriche aeree». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 66  della  legge  provinciale  per  il
governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Se la realizzazione del medesimo intervento e' soggetta  ad
autorizzazione paesaggistica e ad autorizzazione provinciale ai sensi
della carta di sintesi  della  pericolosita',  ed  entrambe  sono  di
competenza della  struttura  provinciale  competente  in  materia  di
urbanistica  e   paesaggio,   le   autorizzazioni   sono   rilasciate
nell'ambito  del  procedimento   di   autorizzazione   paesaggistica,
acquisito il parere delle altre strutture provinciali competenti  per
tipologia di pericolo.» 
  3. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sugli  impianti
a fune 1987, dopo le parole:  «per  l'espressione  del  parere  della
commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale»  sono
inserite le seguenti: «,  se  l'intervento  non  e'  sottoposto  alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale».