Art. 14 
 
Integrazioni della legge provinciale per il  governo  del  territorio
  2015,  riguardanti  semplificazioni  in   materia   di   disciplina
  urbanistica ed edilizia per specifiche finalita' 
 
  1. Dopo l'art. 116 della  legge  provinciale  per  il  governo  del
territorio 2015, nel Capo II, e' inserito il seguente: 
    «Art. 116-bis (Vendita  diretta  dei  prodotti  agricoli).  -  1.
L'attivita' di vendita diretta dei  prodotti  agricoli  da  parte  di
agricoltori, singoli o associati, non comporta cambio di destinazione
d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' essere esercitata su
tutto  il  territorio  comunale  a  prescindere  dalla   destinazione
urbanistica dell'area in cui sono ubicati i locali a cio'  destinati,
salvo che il comune con variante al PRG non stabilisca diversamente.» 
  2. Alla fine del comma 3 dell'art. 118 della legge provinciale  per
il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «e la vendita
diretta dei prodotti agricoli e di  prodotti  ad  essi  accessori  da
parte di produttori agricoli singoli o associati,  nonche',  entro  i
limiti massimi  delle  medie  strutture  di  vendita  previsti  dalla
normativa  provinciale,  la  vendita  di  materiali  che   richiedono
rilevanti spazi e volumi quali la  vendita  di  veicoli,  incluse  le
macchine edili e i macchinari per l'agricoltura, di macchine utensili
e di mobili». 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 118-bis della legge provinciale per il
governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Nelle  aree  interportuali  sono  ammesse,  anche  senza
specifica  previsione  urbanistica,  le  attivita'   rientranti   nei
processi di logistica integrata dei beni, il commercio  all'ingrosso,
i centri direzionali, gli esercizi alberghieri, i  magazzini  per  lo
stoccaggio e le altre attivita' ivi compresi i  centri  terziari  per
attivita' amministrative strettamente connesse alla movimentazione  e
alla lavorazione delle  merci,  nonche'  alla  fornitura  di  beni  e
servizi correlata alle attivita' insediate.» 
  4. Dopo il comma 2 dell'art. 119 della  legge  provinciale  per  il
governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Gli alberghi dismessi possono essere destinati  a  camere
per il personale anche relativamente a piu' strutture alberghiere.»