Art. 14 Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti semplificazioni in materia di disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalita' 1. Dopo l'art. 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nel Capo II, e' inserito il seguente: «Art. 116-bis (Vendita diretta dei prodotti agricoli). - 1. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte di agricoltori, singoli o associati, non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' essere esercitata su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'area in cui sono ubicati i locali a cio' destinati, salvo che il comune con variante al PRG non stabilisca diversamente.» 2. Alla fine del comma 3 dell'art. 118 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «e la vendita diretta dei prodotti agricoli e di prodotti ad essi accessori da parte di produttori agricoli singoli o associati, nonche', entro i limiti massimi delle medie strutture di vendita previsti dalla normativa provinciale, la vendita di materiali che richiedono rilevanti spazi e volumi quali la vendita di veicoli, incluse le macchine edili e i macchinari per l'agricoltura, di macchine utensili e di mobili». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 118-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: «1-bis. Nelle aree interportuali sono ammesse, anche senza specifica previsione urbanistica, le attivita' rientranti nei processi di logistica integrata dei beni, il commercio all'ingrosso, i centri direzionali, gli esercizi alberghieri, i magazzini per lo stoccaggio e le altre attivita' ivi compresi i centri terziari per attivita' amministrative strettamente connesse alla movimentazione e alla lavorazione delle merci, nonche' alla fornitura di beni e servizi correlata alle attivita' insediate.» 4. Dopo il comma 2 dell'art. 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli alberghi dismessi possono essere destinati a camere per il personale anche relativamente a piu' strutture alberghiere.»