Art. 16 Modificazioni dell'art. 50-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002) 1. Nel comma 2 dell'art. 50-bis della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002, dopo le parole: «parametri strutturali» sono inserite le seguenti: «delle unita' abitative». 2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 50-bis della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002 e' inserito il seguente: «2-ter. Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi di questo articolo devono rispettare le corrispondenti disposizioni normative previste per gli esercizi alberghieri di cui all'art. 50, comma 2, nei seguenti casi: a) ristrutturazione totale oppure demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia urbanistica; b) ristrutturazione parziale o ogni altra variazione della ricettivita', limitatamente alle parti interessate da tali interventi; c) variazione della tipologia e del livello di classifica posseduti.»