Art. 16 
 
Modificazioni dell'art. 50-bis  della  legge  provinciale  15  maggio
  2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002) 
 
  1. Nel comma 2  dell'art.  50-bis  della  legge  provinciale  sulla
ricettivita' turistica 2002, dopo le parole: «parametri  strutturali»
sono inserite le seguenti: «delle unita' abitative». 
  2. Dopo il comma 2-bis dell'art.  50-bis  della  legge  provinciale
sulla ricettivita' turistica 2002 e' inserito il seguente: 
    «2-ter. Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi di  questo
articolo devono rispettare le corrispondenti  disposizioni  normative
previste per gli esercizi alberghieri di cui all'art.  50,  comma  2,
nei seguenti casi: 
      a) ristrutturazione totale oppure demolizione e  ricostruzione,
come definiti dalla legislazione provinciale in materia urbanistica; 
      b) ristrutturazione parziale  o  ogni  altra  variazione  della
ricettivita',  limitatamente   alle   parti   interessate   da   tali
interventi; 
      c) variazione della  tipologia  e  del  livello  di  classifica
posseduti.»