Art. 17 
 
Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 31 maggio  2012,  n.
  10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitivita'
  del Trentino), riguardante il controllo  delle  dichiarazioni  rese
  dalle imprese 
 
  1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 4 della legge  provinciale  n.  10
del 2012 e' inserito il seguente: 
    «4-ter. Per migliorare l'efficienza nell'attivita'  di  controllo
delle dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di
notorieta' rese dalle imprese ai sensi degli articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa), compiuta  dalle  strutture
provinciali, anche ai sensi dell'art. 9-ter della  legge  provinciale
30  novembre  1992,   n.   23   (legge   provinciale   sull'attivita'
amministrativa  1992),  e'  istituito   un   nucleo   preposto   allo
svolgimento  di  questa  attivita'.  Il  nucleo  puo'  avvalersi  dei
risultati dei controlli effettuati da  altre  strutture  provinciali,
nonche'  della  documentazione  acquisita  a  tal   fine,   e   rende
disponibili i risultati della sua attivita' nell'ambito del RUCP. Con
deliberazione della Giunta provinciale sono individuati gli stati, le
qualita' personali e gli altri fatti che sono controllati dal  nucleo
per le strutture provinciali, prevedendo anche fasi  di  applicazione
progressiva con riguardo agli elementi controllati dal nucleo e  alle
strutture provinciali a favore delle  quali  sono  effettuati  questi
controlli, e sono definite le  modalita'  di'  attuazione  di  questo
comma. Con il regolamento previsto dal comma 4-bis sono  adottate  le
disposizioni attuative di questo comma necessarie per  rispettare  la
disciplina in materia di protezione dei dati personali, prevedendo in
particolare le tipologie  dei  dati  personali  e  le  operazioni  di
trattamento effettuate, i  termini  di  conservazione  dei  dati,  le
misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati  dai  rischi
di perdita di riservatezza, integrita' e  accessibilita',  le  misure
per assicurare il tempestivo  riscontro  in  caso  di  esercizio  dei
diritti da parte dell'interessato.»