Art. 17 Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitivita' del Trentino), riguardante il controllo delle dichiarazioni rese dalle imprese 1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 e' inserito il seguente: «4-ter. Per migliorare l'efficienza nell'attivita' di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' rese dalle imprese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), compiuta dalle strutture provinciali, anche ai sensi dell'art. 9-ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992), e' istituito un nucleo preposto allo svolgimento di questa attivita'. Il nucleo puo' avvalersi dei risultati dei controlli effettuati da altre strutture provinciali, nonche' della documentazione acquisita a tal fine, e rende disponibili i risultati della sua attivita' nell'ambito del RUCP. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati gli stati, le qualita' personali e gli altri fatti che sono controllati dal nucleo per le strutture provinciali, prevedendo anche fasi di applicazione progressiva con riguardo agli elementi controllati dal nucleo e alle strutture provinciali a favore delle quali sono effettuati questi controlli, e sono definite le modalita' di' attuazione di questo comma. Con il regolamento previsto dal comma 4-bis sono adottate le disposizioni attuative di questo comma necessarie per rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, prevedendo in particolare le tipologie dei dati personali e le operazioni di trattamento effettuate, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrita' e accessibilita', le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato.»