Art. 18 
 
Modificazione dell'art. 16 della legge provinciale 30 novembre  1992,
  n. 23 (legge provinciale sull'attivita'  amministrativa  1992),  in
  materia di conferenza dei servizi interna 
 
  1.  Nel  comma  2-bis  dell'art.   16   della   legge   provinciale
sull'attivita'   amministrativa   1992   le   parole:   «La   mancata
partecipazione  alla  conferenza  interna  rileva   ai   fini   della
valutazione della dirigenza.» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La
convocazione e la partecipazione alla conferenza prevista  da  questo
comma costituiscono  modalita'  di  lavoro  ordinaria  e  obbligo  di
servizio, la cui violazione rileva ai fini  della  valutazione  della
dirigenza e dei direttori e comporta  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale
provinciale   eventualmente   delegato   alla   partecipazione   alla
conferenza.» 
  2. Dopo il comma 3  dell'art.  40-sexies  della  legge  provinciale
sull'attivita' amministrativa 1992 e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  Con  l'obiettivo  di  limitare  il  carico   burocratico
gravante sugli enti  locali  trentini,  anche  al  fine  di  liberare
risorse destinate all'incremento della qualita' dei servizi resi alla
collettivita',   la   Provincia   attiva    processi    volti    alla
razionalizzazione  e  riduzione  degli  adempimenti  richiesti  dalla
Provincia  agli  enti  locali  medesimi.   Nell'esercizio   di   tali
attivita', la Provincia puo' prescindere dall'attivazione del  tavolo
permanente previsto dal comma 1.»