Art. 18 Modificazione dell'art. 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992), in materia di conferenza dei servizi interna 1. Nel comma 2-bis dell'art. 16 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 le parole: «La mancata partecipazione alla conferenza interna rileva ai fini della valutazione della dirigenza.» sono sostituite dalle seguenti: «La convocazione e la partecipazione alla conferenza prevista da questo comma costituiscono modalita' di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e dei direttori e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale provinciale eventualmente delegato alla partecipazione alla conferenza.» 2. Dopo il comma 3 dell'art. 40-sexies della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 e' inserito il seguente: «3-bis. Con l'obiettivo di limitare il carico burocratico gravante sugli enti locali trentini, anche al fine di liberare risorse destinate all'incremento della qualita' dei servizi resi alla collettivita', la Provincia attiva processi volti alla razionalizzazione e riduzione degli adempimenti richiesti dalla Provincia agli enti locali medesimi. Nell'esercizio di tali attivita', la Provincia puo' prescindere dall'attivazione del tavolo permanente previsto dal comma 1.»