Art. 19 
 
Integrazione dell'art. 44 della legge provinciale 27  dicembre  2011,
  n. 18, relativo agli incentivi alle imprese 
 
  1. Dopo il comma 6-ter dell'art. 44 della legge provinciale  n.  18
del 2011 e' inserito il seguente: 
    «6-quater. In considerazione  del  prolungato  periodo  di  crisi
economico-finanziaria e della riduzione  di  valore  delle  aree,  le
sanzioni previste per i casi di inadempimento degli obblighi assunti,
ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale  sugli  incentivi  alle
imprese 1999, fino al 31 dicembre  2011  sono  ridotte  a  un  terzo.
L'agevolazione e' riconosciuta a titolo di de minimis  e  nei  limiti
consentiti dalla relativa disciplina.»