Art. 19 Integrazione dell'art. 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, relativo agli incentivi alle imprese 1. Dopo il comma 6-ter dell'art. 44 della legge provinciale n. 18 del 2011 e' inserito il seguente: «6-quater. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria e della riduzione di valore delle aree, le sanzioni previste per i casi di inadempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, fino al 31 dicembre 2011 sono ridotte a un terzo. L'agevolazione e' riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina.»