Art. 2 
 
Inserimento dell'art. 19-bis nella legge provinciale  di  recepimento
  delle direttive europee in  materia  di  contratti  pubblici  2016,
  riguardante la semplificazione degli affidamenti mediante strumenti
  elettronici 
 
  1. Dopo l'art. 19 della  legge  provinciale  di  recepimento  delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016  e'  inserito
il seguente: 
    «Art.  19-bis  (Semplificazione  degli  affidamenti  a  operatori
economici  abilitati  al  mercato  elettronico).   -   1.   Al   fine
dell'abilitazione al mercato elettronico provinciale,  gli  operatori
economici rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa) in ordine  all'assenza  dei
motivi di esclusione e,  se  richiesti,  al  possesso  dei  requisiti
stabiliti  nei  bandi'  di  abilitazione,  nonche'   ogni   ulteriore
informazione  necessaria  all'abilitazione.   L'operatore   economico
rinnova la  propria  dichiarazione  ogni  sei  mesi  e,  in  caso  di
variazione dei dati forniti  e  delle  dichiarazioni  rese,  aggiorna
entro dieci giorni la propria posizione in relazione all'abilitazione
rilasciata; in ogni  caso  l'operatore  economico  puo'  chiedere  la
sospensione della propria abilitazione. 
    2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la
gestione del mercato elettronico provinciale verifica  l'assenza  dei
motivi di esclusione e il possesso dei requisiti stabiliti nei  bandi
di abilitazione su un campione significativo di operatori  economici,
nella misura individuata con deliberazione della Giunta  provinciale.
Se e' accertato, in contraddittorio  con  l'operatore  economico,  il
mancato  possesso  dei  requisiti,   e'   disposta   la   sospensione
dell'operatore economico dal mercato elettronico provinciale  per  un
periodo da tre  a  dodici  mesi  e  la  segnalazione  alle  autorita'
competenti. 
    3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di
servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alla  soglia   europea
effettuati   nell'ambito   del   mercato   elettronico    provinciale
l'amministrazione  richiede  agli  operatori  economici  invitati  di
dichiarare solamente il possesso di eventuali  ulteriori  criteri  di
selezione, se  necessari  per  la  specifica  procedura,  e  verifica
esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei  criteri
di selezione richiesti. 
    4. La Provincia puo' affidare  la  funzione  di  controllo  delle
dichiarazioni rese ai  sensi  di'  questo  articolo  alla  Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati,
le qualita' personali e gli altri fatti che  sono  controllati  dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di  Trento
ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di  programma
di cui all'art. 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005,  n.  20;
l'accordo regola anche gli altri aspetti  connessi  allo  svolgimento
della predetta attivita'.» 
  2. L'art. 19-bis  della  legge  provinciale  di  recepimento  delle
direttive  europee  in  materia  di  contratti  pubblici  2016,  come
sostituito dal presente articolo, si applica dalla  data  individuata
con deliberazione della Giunta provinciale.