Art. 20 Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999) 1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e' sostituito dal seguente: «1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attivita' di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Con la deliberazione prevista dall'art. 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita', anche differenziate, di esame e valutazione delle domande in relazione alle procedure di esame previste dagli articoli 13, 14 e 14-bis; in particolare sono definiti i casi in cui e' richiesto il parere del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'art. 22-bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) e del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'art. 15-bis.» 2. Il comma 2-bis dell'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e' abrogato. 3. All'art. 14 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: «la validita' e l'idoneita' dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario,» sono soppresse; b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'art. 35, stabilisce i casi nei quali le domande sono esaminate anche sotto il profilo della validita' e idoneita' economico-finanziaria dell'iniziativa, nonche' i casi in cui, ai fini della valutazione dei profili economico-finanziari, l'impresa puo' far valere: a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una societa' di leasing per l'erogazione di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda di contributo; b) l'attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia dei prestiti partecipativi previsti dall'art. 6.» 4. Dopo l'art. 14-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e' inserito il seguente: «Art. 14-ter (Accordi con altre istituzioni). - 1. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti o iniziative in attuazione di accordi tra la Provincia e lo Stato, altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza delle procedure con l'accordo raggiunto. La deliberazione puo' anche prevedere che la valutazione sia svolta dagli organismi consultivi previsti dalla presente legge o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti o con esperti appositamente nominati.» 5. Dopo l'art. 23 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e' inserito il seguente: «Art. 23-bis (Marchio di qualita' con indicazione di origine in ambito agroalimentare). - 1. Al fine di assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari la Provincia disciplina e promuove, anche attraverso l'attivita' di enti e soggetti rappresentativi delle produzioni coinvolte, un marchio di qualita' con indicazione di origine per portare a conoscenza dei consumatori la qualita' e le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di marchi. 2. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le condizioni generali per la concessione della licenza d'uso del marchio alle imprese, comprese quelle agricole.» 6. Dopo il comma 4 dell'art. 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e' inserito il seguente: «4.1. Se le aree sono trasferite con atto tra vivi a un prezzo non superiore a quello di acquisto al netto dell'agevolazione, con contestuale subentro negli obblighi previsti dall'art. 32 e nell'obbligo, in caso d'inadempimento, di restituire l'agevolazione ottenuta dal cedente, il cedente non deve restituire alla Provincia il contributo ottenuto sul prezzo di acquisto dell'area. In tal caso gli obblighi insediativi e occupazionali sono differiti di ventiquattro mesi dalla data del subentro, a favore del subentrante e possono essere modificati solo per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente.» 7. Dopo l'art. 36 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e' inserito il seguente: «Art. 36.1 (Conoscenza delle opportunita' di incentivazione). - 1. Per promuovere la conoscenza da parte delle imprese sulle agevolazioni e le opportunita' d'incentivazione disponibili, e per favorire la creazione di un sistema di incentivi coordinato, la Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale l'insieme degli strumenti di incentivazione attivi, anche se gestiti esternamente o dagli enti strumentali indicati nell'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.» 8. La deliberazione prevista dal comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dalla presente legge, individua i casi in cui la predetta disposizione si applica alle domande gia' presentate oppure gia' definite prima dell'entrata in vigore della presente legge. 9. Se le aree indicate nell'art. 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2020, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni.