Art. 20 
 
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n.  6  (legge
  provinciale sugli incentivi alle imprese 1999) 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale  sugli  incentivi
alle imprese 1999 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Possono essere agevolate le spese  per  la  realizzazione  di
interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le
attivita' di sviluppo sperimentale, come definite  dalla  Commissione
europea.  Con  la  deliberazione  prevista  dall'art.  35  la  Giunta
provinciale stabilisce i criteri e le modalita', anche differenziate,
di esame e valutazione delle domande in relazione alle  procedure  di
esame previste dagli articoli 13, 14 e 14-bis;  in  particolare  sono
definiti i casi in cui e' richiesto il parere  del  comitato  per  la
ricerca  e  l'innovazione  previsto  dall'art.  22-bis  della   legge
provinciale 2 agosto 2005, n. 14  (legge  provinciale  sulla  ricerca
2005)  e  del  comitato  per  gli  incentivi  alle  imprese  previsto
dall'art. 15-bis.» 
  2. Il  comma  2-bis  dell'art.  5  della  legge  provinciale  sugli
incentivi alle imprese 1999 e' abrogato. 
  3. All'art. 14 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
1999 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nel  comma  1,  le  parole:  «la  validita'   e   l'idoneita'
dell'iniziativa  sotto  il   profilo   economico-finanziario,»   sono
soppresse; 
    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
      «4-bis. La Giunta provinciale, con  le  deliberazioni  previste
dall'art. 35, stabilisce i casi nei quali le domande  sono  esaminate
anche   sotto   il    profilo    della    validita'    e    idoneita'
economico-finanziaria dell'iniziativa, nonche' i casi in cui, ai fini
della valutazione dei profili  economico-finanziari,  l'impresa  puo'
far valere: 
        a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto
creditizio o di una  societa'  di  leasing  per  l'erogazione  di  un
finanziamento riferito  all'investimento  oggetto  della  domanda  di
contributo; 
        b) l'attivazione di processi di incremento dei  mezzi  propri
secondo la tipologia dei prestiti  partecipativi  previsti  dall'art.
6.» 
  4. Dopo l'art. 14-bis della legge provinciale sugli incentivi  alle
imprese 1999 e' inserito il seguente: 
    «Art. 14-ter (Accordi con altre istituzioni). - 1.  Nel  caso  di
aiuti corrisposti per sostenere progetti o iniziative  in  attuazione
di  accordi  tra  la  Provincia  e  lo  Stato,  altri  Stati  o  enti
territoriali, con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  possono
essere  definite  procedure  di  valutazione,  di  concessione  e  di
erogazione anche in deroga a quanto previsto  da  questa  legge,  per
garantire la coerenza delle procedure  con  l'accordo  raggiunto.  La
deliberazione puo' anche prevedere  che  la  valutazione  sia  svolta
dagli organismi consultivi previsti dalla presente legge  o  che  gli
organi di valutazione a  tal  fine  costituiti  siano  integrati  con
componenti o con esperti appositamente nominati.» 
  5. Dopo l'art. 23 della  legge  provinciale  sugli  incentivi  alle
imprese 1999 e' inserito il seguente: 
    «Art. 23-bis (Marchio di qualita' con indicazione di  origine  in
ambito agroalimentare). - 1. Al fine di assicurare un elevato livello
qualitativo  per  i  prodotti  agricoli  e  alimentari  la  Provincia
disciplina  e  promuove,  anche  attraverso  l'attivita'  di  enti  e
soggetti rappresentativi delle produzioni coinvolte,  un  marchio  di
qualita' con indicazione di origine  per  portare  a  conoscenza  dei
consumatori  la  qualita'   e   le   caratteristiche   dei   prodotti
contrassegnati dal marchio, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea in materia di marchi. 
  2. La Giunta provinciale definisce  con  propria  deliberazione  le
condizioni generali  per  la  concessione  della  licenza  d'uso  del
marchio alle imprese, comprese quelle agricole.» 
  6. Dopo il comma 4  dell'art.  29  della  legge  provinciale  sugli
incentivi alle imprese 1999 e' inserito il seguente: 
    «4.1. Se le aree sono trasferite con atto tra vivi  a  un  prezzo
non superiore a quello di acquisto al  netto  dell'agevolazione,  con
contestuale  subentro  negli  obblighi  previsti   dall'art.   32   e
nell'obbligo, in caso d'inadempimento, di  restituire  l'agevolazione
ottenuta dal cedente, il cedente non deve restituire  alla  Provincia
il contributo ottenuto sul prezzo di acquisto dell'area. In tal  caso
gli  obblighi  insediativi  e   occupazionali   sono   differiti   di
ventiquattro mesi dalla data del subentro, a favore del subentrante e
possono essere modificati solo per  comprovate  cause  obiettive  non
imputabili a fatto dell'acquirente.» 
  7. Dopo l'art. 36 della  legge  provinciale  sugli  incentivi  alle
imprese 1999 e' inserito il seguente: 
    «Art. 36.1 (Conoscenza delle opportunita' di  incentivazione).  -
1.  Per  promuovere  la  conoscenza  da  parte  delle  imprese  sulle
agevolazioni e le opportunita' d'incentivazione  disponibili,  e  per
favorire la creazione di  un  sistema  di  incentivi  coordinato,  la
Provincia pubblica sul proprio  sito  istituzionale  l'insieme  degli
strumenti di incentivazione attivi, anche se gestiti  esternamente  o
dagli enti strumentali indicati nell'art. 33 della legge  provinciale
n. 3 del 2006.» 
  8. La deliberazione prevista dal comma 1 dell'art.  5  della  legge
provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato  dalla
presente legge, individua i casi in cui la predetta  disposizione  si
applica alle domande  gia'  presentate  oppure  gia'  definite  prima
dell'entrata in vigore della presente legge. 
  9. Se le aree indicate nell'art. 25 della legge  provinciale  sugli
incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra  vivi  entro
il 31 dicembre 2020, i soggetti cedenti che alla data di  entrata  in
vigore della presente  legge  risultano  inadempienti  rispetto  agli
obblighi assunti ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale  sugli
incentivi alle imprese  1999  non  sono  tenuti  al  pagamento  delle
relative sanzioni.