Art. 21 Integrazione dell'art. 39-ter della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993), relativo al noleggio con conducente 1. Dopo il comma 1 dell'art. 39-ter della legge provinciale sui trasporti 1993 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso in cui il servizio di noleggio con conducente con inizio nel territorio provinciale comporti anche una destinazione fuori dal territorio provinciale, il servizio e' svolto nel rispetto dell'art. 11, sommi 4 e 4-bis, della legge n. 21 del 1992 e delle relative modalita' di applicazione, anche transitorie, adottate ai sensi di tali disposizioni.»