Art. 21 
 
Integrazione dell'art. 39-ter della legge provinciale 9 luglio  1993,
  n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993), relativo al  noleggio
  con conducente 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 39-ter  della  legge  provinciale  sui
trasporti 1993 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Nel caso in cui il servizio di  noleggio  con  conducente
con inizio nel territorio provinciale comporti anche una destinazione
fuori dal territorio provinciale, il servizio e' svolto nel  rispetto
dell'art. 11, sommi 4 e 4-bis, della legge n. 21  del  1992  e  delle
relative modalita' di applicazione, anche  transitorie,  adottate  ai
sensi di tali disposizioni.»