Art. 22 
 
Modificazioni della legge provinciale 1° agosto 2002,  n.  11  (legge
  provinciale  sull'artigianato  2002),  riguardanti  la  figura  del
  maestro professionale 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sull'artigianato
2002, dopo le parole: «l'istituzione del titolo di maestro artigiano»
sono inserite le seguenti: «e di maestro professionale». 
  2. All'art. 13 della legge provinciale sull'artigianato  2002  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla fine della rubrica sono inserite le  parole:  «e  maestro
professionale»; 
    b) nel comma 1, le parole: «e' istituito  il  titolo  di  maestro
artigiano» sono sostituite dalle seguenti: «sono istituiti  i  titoli
di maestro artigiano e di maestro professionale»; 
    c) nell'alinea del comma 2 le  parole:  «,  previo  parere  della
commissione provinciale per l'artigianato,» sono soppresse; 
    d) nella lettera a) del comma 2 le parole: «il titolo di  maestro
artigiano puo' essere  conferito»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«possono essere conferiti i titoli di maestro artigiano e di  maestro
professionale»; 
    e) nella lettera b) del comma 2, dopo le parole: «del  titolo  di
maestro artigiano» sono  inserite  le  seguenti:  «e  del  titolo  di
maestro professionale»; 
    f) nella lettera b) del  comma  2  le  parole:  «in  qualita'  di
imprenditore artigiano per non meno di cinque anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in qualita' di imprenditore  per  non  meno  di  tre
anni»; 
    g) nella lettera d) del comma 2 le parole: «per il  conseguimento
del titolo di maestro  artigiano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla lettera b)»; 
    h) nella lettera e) del comma 2, dopo le parole: «il conferimento
ai maestri artigiani»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  ai  maestri
professionali»; 
    i) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis.  La  Giunta  provinciale  puo'   istituire   corsi   di
aggiornamento per maestri artigiani e professionali, stabilendo anche
gli eventuali costi da mettere a carico dei partecipanti. 
      2-ter. Per la figura del  maestro  artigiano  le  deliberazioni
della Giunta provinciale previste  da  quest'articolo  sono  adottate
previo parere della commissione provinciale per l'artigianato.» 
  3.  Nella  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  19  della   legge
provinciale sull'artigianato 2002, dopo le  parole:  «del  titolo  di
maestro  artigiano»  sono  inserite  le  seguenti:  «o   di   maestro
professionale». 
  4. Nella lettera b-bis) del comma 1 dell'art.  20-bis  della  legge
provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: «per  il  rilascio
del titolo di maestro artigiano» sono inserite  le  seguenti:  «e  di
maestro professionale».