Art. 22 Modificazioni della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), riguardanti la figura del maestro professionale 1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: «l'istituzione del titolo di maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «e di maestro professionale». 2. All'art. 13 della legge provinciale sull'artigianato 2002 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine della rubrica sono inserite le parole: «e maestro professionale»; b) nel comma 1, le parole: «e' istituito il titolo di maestro artigiano» sono sostituite dalle seguenti: «sono istituiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale»; c) nell'alinea del comma 2 le parole: «, previo parere della commissione provinciale per l'artigianato,» sono soppresse; d) nella lettera a) del comma 2 le parole: «il titolo di maestro artigiano puo' essere conferito» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conferiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale»; e) nella lettera b) del comma 2, dopo le parole: «del titolo di maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «e del titolo di maestro professionale»; f) nella lettera b) del comma 2 le parole: «in qualita' di imprenditore artigiano per non meno di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in qualita' di imprenditore per non meno di tre anni»; g) nella lettera d) del comma 2 le parole: «per il conseguimento del titolo di maestro artigiano» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b)»; h) nella lettera e) del comma 2, dopo le parole: «il conferimento ai maestri artigiani» sono inserite le seguenti: «e ai maestri professionali»; i) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. La Giunta provinciale puo' istituire corsi di aggiornamento per maestri artigiani e professionali, stabilendo anche gli eventuali costi da mettere a carico dei partecipanti. 2-ter. Per la figura del maestro artigiano le deliberazioni della Giunta provinciale previste da quest'articolo sono adottate previo parere della commissione provinciale per l'artigianato.» 3. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: «del titolo di maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «o di maestro professionale». 4. Nella lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 20-bis della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: «per il rilascio del titolo di maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «e di maestro professionale».