Art. 23 Integrazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), riguardanti supporto dei giovani imprenditori agricoli 1. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi l, 2, 3 e dall'art. 17, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia, anche per contrastare lo spopolamento delle zone montane, promuove l'imprenditoria agricola giovanile, in particolare, tramite: a) l'attivazione di processi di accompagnamento per l'insediamento di nuovi giovani in agricoltura, anche nell'ambito dell'accordo di programma con la fondazione Edmund Mach, costituita ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005); b) misure per facilitare l'accesso e il sostegno al credito e favorire l'attivazione di strumenti di innovazione anche finanziaria con il coinvolgimento del sistema finanziario e creditizio; c) iniziative volte a facilitare e potenziare l'utilizzo della Banca della terra istituita dall'art. 116 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015). 3-ter. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede all'attuazione delle iniziative previste dal comma 3-bis.» 2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'art. 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e' inserita la seguente: «h-ter) la costituzione e la gestione di gruppi operativi istituiti per perseguire le finalita' generali corrispondenti a quelle previste dal partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e per la realizzazione dei relativi progetti, valorizzando in modo efficace e innovativo i rapporti fra ricerca, conoscenza, tecnologia, servizi di consulenza alle imprese a sostegno della produttivita' e della sostenibilita' agricola e promuovendo, in particolare, filiere efficienti, a redditivita' positiva e basso impatto, nuovi processi produttivi che preservano l'ambiente e si' adattano agli effetti dei cambiamenti climatici e alle fluttuazioni del mercato. Resta fermo il rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.» 3. Alla fine del comma 5 dell'art. 57 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono aggiunte le parole: «L'attuazione del principio di autonomia funzionale e di indipendenza, richiesto dalla disciplina dell'Unione europea per la gestione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei e degli aiuti dell'Unione europea in genere, e' garantita anche per i responsabili delle strutture di terzo livello individuate dall'atto organizzativo, attribuendo agli stessi poteri di adozione di atti e provvedimenti amministrativi connessi alle attivita' affidate nonche' poteri di spesa e di controllo.» 4. Il comma 5 dell'art. 57 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dal comma 3, si applica anche con riferimento ai programmi, ai progetti e agli aiuti riferiti alla programmazione dell'Unione europea 2014-2020.