Art. 23 
 
Integrazioni della legge provinciale  28  marzo  2003,  n.  4  (legge
  provinciale  sull'agricoltura  2003),  riguardanti   supporto   dei
  giovani imprenditori agricoli 
 
  1.  Dopo  il  comma  3  dell'art.  16   della   legge   provinciale
sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. Fermo restando quanto  previsto  dai  commi  l,  2,  3  e
dall'art.  17,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  dell'Unione
europea in materia  di  aiuti  di  Stato,  la  Provincia,  anche  per
contrastare   lo   spopolamento   delle   zone   montane,    promuove
l'imprenditoria agricola giovanile, in particolare, tramite: 
      a)   l'attivazione   di   processi   di   accompagnamento   per
l'insediamento di nuovi giovani  in  agricoltura,  anche  nell'ambito
dell'accordo di programma con la fondazione Edmund  Mach,  costituita
ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 2  agosto  2005,  n.  14
(legge provinciale sulla ricerca 2005); 
      b) misure per facilitare l'accesso e il sostegno al  credito  e
favorire l'attivazione di strumenti di innovazione anche  finanziaria
con il coinvolgimento del sistema finanziario e creditizio; 
      c) iniziative volte a facilitare e potenziare l'utilizzo  della
Banca della terra istituita dall'art. 116 della legge  provinciale  4
agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo  del  territorio
2015). 
  3-ter. La Giunta provinciale, con propria  deliberazione,  provvede
all'attuazione delle iniziative previste dal comma 3-bis.» 
  2. Dopo la lettera h bis) del comma  1  dell'art.  49  della  legge
provinciale sull'agricoltura 2003 e' inserita la seguente: 
    «h-ter)  la  costituzione  e  la  gestione  di  gruppi  operativi
istituiti per  perseguire  le  finalita'  generali  corrispondenti  a
quelle previste dal partenariato europeo per  l'innovazione  (PEI)  e
per la realizzazione dei  relativi  progetti,  valorizzando  in  modo
efficace e innovativo i rapporti fra ricerca, conoscenza, tecnologia,
servizi di consulenza alle imprese a sostegno della  produttivita'  e
della sostenibilita' agricola e promuovendo, in particolare,  filiere
efficienti, a redditivita' positiva e basso impatto,  nuovi  processi
produttivi che preservano l'ambiente e si' adattano agli effetti  dei
cambiamenti climatici e alle fluttuazioni del mercato. Resta fermo il
rispetto della vigente normativa dell'Unione europea  in  materia  di
aiuti di Stato.» 
  3. Alla fine del comma  5  dell'art.  57  della  legge  provinciale
sull'agricoltura 2003 sono  aggiunte  le  parole:  «L'attuazione  del
principio di autonomia funzionale e di indipendenza, richiesto  dalla
disciplina dell'Unione  europea  per  la  gestione  degli  interventi
cofinanziati dai fondi strutturali europei e degli aiuti  dell'Unione
europea in genere,  e'  garantita  anche  per  i  responsabili  delle
strutture  di  terzo  livello  individuate  dall'atto  organizzativo,
attribuendo agli stessi poteri di adozione di  atti  e  provvedimenti
amministrativi connessi alle attivita'  affidate  nonche'  poteri  di
spesa e di controllo.» 
  4. Il comma 5 dell'art. 57 della legge provinciale sull'agricoltura
2003, come modificato dal comma 3, si applica anche  con  riferimento
ai programmi, ai progetti e agli aiuti riferiti  alla  programmazione
dell'Unione europea 2014-2020.