Art. 24 Integrazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007), riguardanti la semplificazione delle procedure per la trasformazione di coltura da bosco ad area agricola 1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 e' inserita la seguente: «d-bis) gli ambiti forestali cui si applica la procedura semplificata per l'autorizzazione alla trasformazione di coltura prevista dall'art. 16, comma 1 bis;». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: «1-bis. Le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata compresa negli ambiti forestali individuati dal piano forestale e montano, se sono di dimensione inferiore alla soglia prevista per la verifica di assoggettabilita' alla valutazione d'impatto ambientale, non comportano la realizzazione di opere di sostegno e non ricadono in aree con penalita' elevate e medie della carta di sintesi della pericolosita' ai sensi dell'art. 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, sono autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di foreste con la procedura semplificata prevista per le fattispecie del comma 1, lettera c), numero 2), al di fuori dei casi in cui e' necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 18. Resta fermo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-bis 1 e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica, nonche' la verifica della conformita' urbanistica.»