Art. 24 
 
Integrazioni della legge provinciale 23 maggio  2007,  n.  11  (legge
  provinciale sulle foreste  e  la  protezione  della  natura  2007),
  riguardanti   la   semplificazione   delle   procedure    per    la
  trasformazione di coltura da bosco ad area agricola 
 
  1. Dopo  la  lettera  d)  del  comma  2  dell'art.  6  della  legge
provinciale sulle foreste  e  la  protezione  della  natura  2007  e'
inserita la seguente: 
    «d-bis)  gli  ambiti  forestali  cui  si  applica  la   procedura
semplificata per  l'autorizzazione  alla  trasformazione  di  coltura
prevista dall'art. 16, comma 1 bis;». 
  2. Dopo il comma 1  dell'art.  16  della  legge  provinciale  sulle
foreste e la protezione della natura 2007 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le trasformazioni del bosco volte alla  realizzazione  di
bonifiche agrarie che interessano  una  superficie  boscata  compresa
negli ambiti forestali individuati dal piano forestale e montano,  se
sono di dimensione inferiore alla soglia prevista per la verifica  di
assoggettabilita'  alla   valutazione   d'impatto   ambientale,   non
comportano la realizzazione di opere di sostegno e  non  ricadono  in
aree con penalita' elevate e  medie  della  carta  di  sintesi  della
pericolosita' ai sensi  dell'art.  14  dell'allegato  B  della  legge
provinciale  n.  5  del  2008,  sono  autorizzate   dalla   struttura
provinciale  competente  in  materia  di  foreste  con  la  procedura
semplificata prevista per le fattispecie del  comma  1,  lettera  c),
numero 2), al di fuori dei casi in cui e' necessaria l'autorizzazione
in sanatoria ai sensi dell'art. 18. Resta fermo quanto  previsto  dai
commi 2-bis e 2-bis 1 e dalla normativa in materia di  autorizzazione
paesaggistica, nonche' la verifica della conformita' urbanistica.»