Art. 25 Integrazioni dell'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), riguardanti la semplificazione del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico 1. All'art. 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 7-ter sono inserite le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 7-septies»; b) dopo il comma 7 sexies e' inserito il seguente: «7-septies. Per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria, derivanti da edifici adibiti esclusivamente ad abitazione e autorizzati ai sensi del presente testo unico, l'autorizzazione allo scarico e' rinnovata tacitamente, fino a quando non intervengano modifiche agli edifici o insediamenti tali da determinare variazione alle caratteristiche qualiquantitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione. A tal fine l'autorizzazione puo' contenere le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere esplicito il rinnovo tacito.» 2. Il rinnovo tacito previsto dall'art. 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato dal comma 1, si applica anche alle autorizzazioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.