Art. 25 
 
Integrazioni dell'art. 23 del decreto  del  Presidente  della  Giunta
  provinciale  26  gennaio  1987,  n.   1-41/Legisl.   (testo   unico
  provinciale sulla tutela dell'ambiente  dagli  inquinamenti  1987),
  riguardanti la semplificazione  del  rinnovo  delle  autorizzazioni
  allo scarico 
 
  1.  All'art.  23  del  testo   unico   provinciale   sulla   tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti  1987  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla fine del comma 7-ter sono inserite le  parole:  «,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 7-septies»; 
    b) dopo il comma 7 sexies e' inserito il seguente: 
      «7-septies. Per gli scarichi di  acque  reflue  domestiche  con
recapito diverso dalla rete fognaria, derivanti  da  edifici  adibiti
esclusivamente ad abitazione e  autorizzati  ai  sensi  del  presente
testo unico, l'autorizzazione allo scarico e' rinnovata  tacitamente,
fino a quando non intervengano modifiche agli edifici o  insediamenti
tali da determinare variazione alle caratteristiche qualiquantitative
dello   scarico   oggetto    dell'autorizzazione.    A    tal    fine
l'autorizzazione      puo'      contenere       le       prescrizioni
tecnico-amministrative per rendere esplicito il rinnovo tacito.» 
  2.  Il  rinnovo  tacito  previsto  dall'art.  23  del  testo  unico
provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987,  come
modificato dal comma 1, si applica  anche  alle  autorizzazioni  gia'
rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.