Art. 26 
 
Integrazione dell'art. 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012,  n.
  20 (legge provinciale sull'energia 2012), riguardante gli  impianti
  di distribuzione del gas naturale 
 
  1. Alla fine del comma 3-bis dell'art. 39 della  legge  provinciale
sull'energia 2012 sono inserite  le  parole:  «Nei  casi  in  cui  la
convenzione che regola la concessione in corso alla data  di  entrata
in vigore di questo periodo prevede che, alla sua naturale  scadenza,
le reti, o parte di esse, siano devolute gratuitamente a  favore  del
comune concedente, il bando di gara per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale per l'ambito  unico  provinciale  puo'
prevedere che  la  proprieta'  delle  reti,  o  parte  di  esse,  sia
trasferita al comune  a  titolo  gratuito  alla  scadenza  del  primo
periodo di affidamento del servizio d'ambito.»