Art. 26 Integrazione dell'art. 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), riguardante gli impianti di distribuzione del gas naturale 1. Alla fine del comma 3-bis dell'art. 39 della legge provinciale sull'energia 2012 sono inserite le parole: «Nei casi in cui la convenzione che regola la concessione in corso alla data di entrata in vigore di questo periodo prevede che, alla sua naturale scadenza, le reti, o parte di esse, siano devolute gratuitamente a favore del comune concedente, il bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ambito unico provinciale puo' prevedere che la proprieta' delle reti, o parte di esse, sia trasferita al comune a titolo gratuito alla scadenza del primo periodo di affidamento del servizio d'ambito.»