Art. 27 
 
Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, riguardanti
  verifiche preliminari all'adozione di provvedimenti di rilascio  di
  concessioni di  grandi  derivazioni  di  acque  pubbliche  a  scopo
  idroelettrico 
 
  1. Dopo l'art. 1.1  della  legge  provinciale  n.  4  del  1998  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 1.2 (Rapporto  di  fine  concessione).  -  1.  Prima  della
scadenza della concessione di  grande  derivazione  d'acqua  a  scopo
idroelettrico  (GDI),  il  concessionario  uscente   trasmette   alla
Provincia un rapporto di fine concessione con i seguenti contenuti: 
      a) l'inventario dei beni, delle opere e degli impianti relativi
alla concessione, con separata indicazione dei beni  cui  si  applica
l'art. 13, comma 2, dello Statuto, distinguendo quelli  utilizzati  e
quelli non piu' utilizzabili. L'inventario deve comprendere  anche  i
sistemi  di  automazione,  di  controllo,   di   regolazione   e   di
teleconduzione nonche' quelli di misurazione e di  registrazione  dei
dati afferenti le opere e gli impianti. Per tutti  i  beni,  opere  e
impianti inventariati sono indicati gli elementi  di  identificazione
catastale e tavolare nonche' i rapporti giuridici ad essi inerenti; 
      b) una  relazione  analitica  sullo  stato  di  fatto  e  sulle
caratteristiche tecnico-funzionali dei  beni,  delle  opere  e  degli
impianti di cui alla lettera a); 
      c) gli stati di consistenza aggiornati dei beni, delle opere  e
degli impianti di cui alla lettera a) e l'elencazione della  relativa
documentazione tecnica e amministrativa; 
      d) l'elencazione  degli  investimenti  e  degli  interventi  di
manutenzione straordinaria e di sostituzione relativi ai beni di  cui
all'art. 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale, avvenuti
nei  dieci  anni  antecedenti  la  stesura  del  rapporto   di   fine
concessione; 
      e) ove applicabile, il progetto di gestione  d'invaso,  redatto
ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
      f) i servizi obbligatori determinati  dal  gestore  della  rete
elettrica  nonche'   le   eventuali   prescrizioni   sulla   gestione
determinate da altre autorita'; 
      g)   gli   eventuali   impegni   significativi   assunti    dal
concessionario verso i terzi in forza  della  concessione  che  hanno
durata superiore alla stessa; 
      h) per ciascun impianto di produzione di  energia,  i  dati  di
energia  ceduta  alla  rete  elettrica  degli  ultimi   cinque   anni
antecedenti la stesura del rapporto di fine concessione, espressi con
riguardo ad un periodo di tempo non superiore ad un giorno. 
    2. Per le concessioni prorogate ai sensi dell'art. 1-bis 1, comma
15-ter, il rapporto di fine concessione contiene anche una  relazione
relativa  al  rispetto  dei  seguenti  obblighi  previsti  dal  comma
15-quater del medesimo articolo: 
      a) realizzazione degli interventi previsti nella lettera b); 
      b) programma per la conservazione del volume utile  dell'invaso
e per la funzionalita' degli organi di scarico e di manovra ai  sensi
della lettera d). 
    3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati le
modalita' e i termini perentori entro cui e' consegnato  il  rapporto
di fine concessione  e  possono  essere  specificati  o  integrati  i
relativi contenuti. 
    4. Lo stato di funzionamento e di conservazione dei  beni,  delle
opere e degli impianti e' verificato dalla Provincia tramite analisi,
approfondimenti e sopralluoghi effettuati ai sensi dell'art. 1-bis 1,
comma 4; queste attivita' sono svolte compatibilmente con le esigenze
di continuita' della produzione di energia  elettrica  da  parte  dei
concessionari. Il concessionario e' tenuto, a propri oneri e spese, a
consentire l'effettuazione  delle  predette  attivita'  e  a  rendere
disponibili le informazioni utili a tale scopo. 
    5. Se la  Provincia  rileva  l'assenza  o  l'erroneita'  di  dati
all'interno del rapporto di' fine concessione consegnato ai sensi di'
questo  articolo,  il  concessionario   e'   tenuto   a   trasmettere
tempestivamente  alla  stessa  i  dati  mancanti   o   le   ulteriori
informazioni richieste. 
    6. In caso di rifiuto del concessionario uscente a trasmettere il
rapporto di fine concessione, di incompletezza o erroneita' dei  dati
forniti o di ritardo nella loro trasmissione, la  Provincia,  decorso
il  termine  perentorio  indicato  e   ferme   restando   la   tutela
risarcitoria del danno ingiusto  e  la  segnalazione  alle  autorita'
competenti,  puo'  reperire  direttamente  le   informazioni,   anche
mediante l'effettuazione di sopralluoghi ai sensi dell'art. 1-bis  1,
comma 4. I relativi costi sono a carico del concessionario uscente. 
    7. Per le concessioni  di  grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo
idroelettrico prorogate ai sensi dell'art. 13, comma 6, dello Statuto
speciale, il rapporto  di  fine  concessione  e'  consegnato  con  le
modalita' ed entro il termine, non superiore  a  nove  mesi,  fissati
dalla Provincia. La Provincia, a seguito di  motivata  richiesta  del
concessionario, puo' prorogare il termine fissato; se la  concessione
della proroga comporta il superamento del limite previsto dal periodo
precedente, essa non puo' avere durata superiore a tre mesi.» 
  2. Nel comma 1 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n.  4  del
1998, dopo le parole: «in tutto o in parte incompatibile con l'uso  a
fine idroelettrico» sono inserite le seguenti: «, o  se  sussiste  un
interesse di terzi ad un uso diverso delle  stesse,  in  tutto  o  in
parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico». 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale  n.  4
del 1998 e' inserito il seguente: 
    «1.1 Nel piano di tutela delle acque o in altri  provvedimenti  a
carattere pianificatori o in altri strumenti approvati con  specifica
deliberazione della Giunta  provinciale  possono  essere  definiti  i
criteri ambientali per la definizione del contenuto delle concessioni
di grande  derivazione  d'acqua  a  scopo  idroelettrico.  I  criteri
ambientali possono essere definiti con riguardo specifico a  ciascuna
delle concessioni oggetto della deliberazione prevista dal comma 1.» 
  4. Dopo l'art. 1-bis 1 della legge provinciale n.  4  del  1998  e'
inserito il seguente: 
    «1-bis 1.1 (Verifica della sussistenza di  interessi  ad  un  uso
concorrente delle acque). - 1. Per verificare eventuali interessi  di
terzi ad un uso concorrente delle acque ai sensi dell'art.  1-bis  1,
comma 1, la Provincia  pubblica,  per  un  periodo  non  inferiore  a
novanta giorni, sul BUR e all'albo dei comuni i  cui  territori  sono
posti a monte della restituzione delle acque, un avviso  che  assegna
un termine non inferiore a sessanta giorni entro  il  quale  chiunque
abbia interesse possa presentare domanda per  ottenere  un  titolo  a
derivare acqua per un  uso  diverso  da  quello  idroelettrico  o  il
rinnovo di titoli a derivare interferenti e  funzionalmente  connessi
con la grande derivazione in corso e che scadono contemporaneamente o
anticipatamente ad essa. 
  2. La Provincia pubblica  un  avviso  riguardante  la  volonta'  di
assegnare  le  grandi   derivazioni   idroelettriche   e   l'avvenuta
presentazione delle domande ai sensi del comma l sul BUR  e  all'albo
dei coinuni previsti dal  medesimo  comma.  Nel  medesimo  avviso  e'
inoltre stabilito il periodo, non inferiore a quindici giorni  e  non
superiore a quarantacinque giorni, durante il  quale  chiunque  abbia
interesse puo' presentare osservazioni e opposizioni scritte. 
  3. Le domande presentate entro il termine previsto dal comma l sono
valutate  nel  rispetto  dei  criteri  individuati  dalla  disciplina
provinciale in  materia  di  derivazioni  e  utilizzazioni  di  acqua
pubblica.  In  ogni  caso  le  domande  che  riguardano   derivazioni
tecnicamente incompatibili tra loro sono dichiarate concorrenti dalla
Giunta provinciale, sulla base di criteri  di  priorita'  individuati
con  apposita  delibera.  Sono  in  ogni  caso  respinte  le  domande
tecnicamente inattuabili o contrarie al buon regime delle acque o  ad
altri interessi generali. Le domande presentate ai  sensi  di  questo
articolo oltre il  termine  previsto  dal  comma  1  sono  dichiarate
inammissibili. 
  4. Il rilascio dei provvedimenti riguardanti usi diversi da  quello
idroelettrico e accolti ai sensi di questo articolo e' effettuato nel
rispetto della relativa disciplina di settore.»