Art. 27 Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, riguardanti verifiche preliminari all'adozione di provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico 1. Dopo l'art. 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998 e' inserito il seguente: «Art. 1.2 (Rapporto di fine concessione). - 1. Prima della scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (GDI), il concessionario uscente trasmette alla Provincia un rapporto di fine concessione con i seguenti contenuti: a) l'inventario dei beni, delle opere e degli impianti relativi alla concessione, con separata indicazione dei beni cui si applica l'art. 13, comma 2, dello Statuto, distinguendo quelli utilizzati e quelli non piu' utilizzabili. L'inventario deve comprendere anche i sistemi di automazione, di controllo, di regolazione e di teleconduzione nonche' quelli di misurazione e di registrazione dei dati afferenti le opere e gli impianti. Per tutti i beni, opere e impianti inventariati sono indicati gli elementi di identificazione catastale e tavolare nonche' i rapporti giuridici ad essi inerenti; b) una relazione analitica sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecnico-funzionali dei beni, delle opere e degli impianti di cui alla lettera a); c) gli stati di consistenza aggiornati dei beni, delle opere e degli impianti di cui alla lettera a) e l'elencazione della relativa documentazione tecnica e amministrativa; d) l'elencazione degli investimenti e degli interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione relativi ai beni di cui all'art. 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale, avvenuti nei dieci anni antecedenti la stesura del rapporto di fine concessione; e) ove applicabile, il progetto di gestione d'invaso, redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); f) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nonche' le eventuali prescrizioni sulla gestione determinate da altre autorita'; g) gli eventuali impegni significativi assunti dal concessionario verso i terzi in forza della concessione che hanno durata superiore alla stessa; h) per ciascun impianto di produzione di energia, i dati di energia ceduta alla rete elettrica degli ultimi cinque anni antecedenti la stesura del rapporto di fine concessione, espressi con riguardo ad un periodo di tempo non superiore ad un giorno. 2. Per le concessioni prorogate ai sensi dell'art. 1-bis 1, comma 15-ter, il rapporto di fine concessione contiene anche una relazione relativa al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal comma 15-quater del medesimo articolo: a) realizzazione degli interventi previsti nella lettera b); b) programma per la conservazione del volume utile dell'invaso e per la funzionalita' degli organi di scarico e di manovra ai sensi della lettera d). 3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati le modalita' e i termini perentori entro cui e' consegnato il rapporto di fine concessione e possono essere specificati o integrati i relativi contenuti. 4. Lo stato di funzionamento e di conservazione dei beni, delle opere e degli impianti e' verificato dalla Provincia tramite analisi, approfondimenti e sopralluoghi effettuati ai sensi dell'art. 1-bis 1, comma 4; queste attivita' sono svolte compatibilmente con le esigenze di continuita' della produzione di energia elettrica da parte dei concessionari. Il concessionario e' tenuto, a propri oneri e spese, a consentire l'effettuazione delle predette attivita' e a rendere disponibili le informazioni utili a tale scopo. 5. Se la Provincia rileva l'assenza o l'erroneita' di dati all'interno del rapporto di' fine concessione consegnato ai sensi di' questo articolo, il concessionario e' tenuto a trasmettere tempestivamente alla stessa i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste. 6. In caso di rifiuto del concessionario uscente a trasmettere il rapporto di fine concessione, di incompletezza o erroneita' dei dati forniti o di ritardo nella loro trasmissione, la Provincia, decorso il termine perentorio indicato e ferme restando la tutela risarcitoria del danno ingiusto e la segnalazione alle autorita' competenti, puo' reperire direttamente le informazioni, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi ai sensi dell'art. 1-bis 1, comma 4. I relativi costi sono a carico del concessionario uscente. 7. Per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico prorogate ai sensi dell'art. 13, comma 6, dello Statuto speciale, il rapporto di fine concessione e' consegnato con le modalita' ed entro il termine, non superiore a nove mesi, fissati dalla Provincia. La Provincia, a seguito di motivata richiesta del concessionario, puo' prorogare il termine fissato; se la concessione della proroga comporta il superamento del limite previsto dal periodo precedente, essa non puo' avere durata superiore a tre mesi.» 2. Nel comma 1 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, dopo le parole: «in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico» sono inserite le seguenti: «, o se sussiste un interesse di terzi ad un uso diverso delle stesse, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 e' inserito il seguente: «1.1 Nel piano di tutela delle acque o in altri provvedimenti a carattere pianificatori o in altri strumenti approvati con specifica deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti i criteri ambientali per la definizione del contenuto delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico. I criteri ambientali possono essere definiti con riguardo specifico a ciascuna delle concessioni oggetto della deliberazione prevista dal comma 1.» 4. Dopo l'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 e' inserito il seguente: «1-bis 1.1 (Verifica della sussistenza di interessi ad un uso concorrente delle acque). - 1. Per verificare eventuali interessi di terzi ad un uso concorrente delle acque ai sensi dell'art. 1-bis 1, comma 1, la Provincia pubblica, per un periodo non inferiore a novanta giorni, sul BUR e all'albo dei comuni i cui territori sono posti a monte della restituzione delle acque, un avviso che assegna un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale chiunque abbia interesse possa presentare domanda per ottenere un titolo a derivare acqua per un uso diverso da quello idroelettrico o il rinnovo di titoli a derivare interferenti e funzionalmente connessi con la grande derivazione in corso e che scadono contemporaneamente o anticipatamente ad essa. 2. La Provincia pubblica un avviso riguardante la volonta' di assegnare le grandi derivazioni idroelettriche e l'avvenuta presentazione delle domande ai sensi del comma l sul BUR e all'albo dei coinuni previsti dal medesimo comma. Nel medesimo avviso e' inoltre stabilito il periodo, non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni, durante il quale chiunque abbia interesse puo' presentare osservazioni e opposizioni scritte. 3. Le domande presentate entro il termine previsto dal comma l sono valutate nel rispetto dei criteri individuati dalla disciplina provinciale in materia di derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica. In ogni caso le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili tra loro sono dichiarate concorrenti dalla Giunta provinciale, sulla base di criteri di priorita' individuati con apposita delibera. Sono in ogni caso respinte le domande tecnicamente inattuabili o contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali. Le domande presentate ai sensi di questo articolo oltre il termine previsto dal comma 1 sono dichiarate inammissibili. 4. Il rilascio dei provvedimenti riguardanti usi diversi da quello idroelettrico e accolti ai sensi di questo articolo e' effettuato nel rispetto della relativa disciplina di settore.»