Art. 29 
 
Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n.
  1, relativo a interventi di protezione civile 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge  provinciale  n.  1  del
2019 e' inserito il seguente: 
    «4-bis.  Con  riferimento  all'emergenza   riguardante   l'intero
territorio provinciale dichiarata con decreto  del  Presidente  della
Provincia 30 ottobre 2018, n.  73,  la  Provincia  puo'  concedere  a
favore dei  soggetti  previsti  dall'art.  70  e  di  altri  soggetti
individuati con ordinanza contributi fino  al  100  per  cento  della
spesa ammissibile per interventi di ricostruzione  e  di  riparazione
delle opere danneggiate o distrutte nonche' di realizzazione di nuove
opere o  interventi  di  interesse  pubblico  indispensabili  per  la
stabilita' e la messa in sicurezza, idraulica e idrogeologica, e  per
la difesa fitosanitaria delle aree territoriali  colpite  dall'evento
calamitoso. Criteri e modalita' per l'attuazione di questo comma sono
definiti con deliberazione della  Giunta  provinciale,  nel  rispetto
della vigente normativa dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di
Stato.» 
  2. Il comma 4-bis dell'art. 1 della  legge  provinciale  n.  1  del
2019, come inserito dal presente  articolo,  si  applica  anche  agli
interventi gia' realizzati in ragione dell'emergenza  dichiarata  con
decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73.