Art. 29 Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo a interventi di protezione civile 1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale n. 1 del 2019 e' inserito il seguente: «4-bis. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, la Provincia puo' concedere a favore dei soggetti previsti dall'art. 70 e di altri soggetti individuati con ordinanza contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per interventi di ricostruzione e di riparazione delle opere danneggiate o distrutte nonche' di realizzazione di nuove opere o interventi di interesse pubblico indispensabili per la stabilita' e la messa in sicurezza, idraulica e idrogeologica, e per la difesa fitosanitaria delle aree territoriali colpite dall'evento calamitoso. Criteri e modalita' per l'attuazione di questo comma sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.» 2. Il comma 4-bis dell'art. 1 della legge provinciale n. 1 del 2019, come inserito dal presente articolo, si applica anche agli interventi gia' realizzati in ragione dell'emergenza dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73.