Art. 3 
 
Integrazioni della legge provinciale di recepimento  delle  direttive
  europee  in  materia  di  contratti  pubblici  2016,riguardanti  la
  selezione degli operatori economici 
 
  1. Dopo l'art. 19-bis della legge provinciale di recepimento  delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016  e'  inserito
il seguente: 
    «Art. 19-ter (Selezione  degli  operatori  economici).  -  1.  La
selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti
di  importo  inferiore  alle  soglie  europee  avviene  favorendo  la
rotazione tra gli stessi, in modo  da  perseguire  l'obiettivo  della
possibilita' per tutti gli operatori di partecipare alle procedure. 
    2. Il principio di rotazione degli inviti non trova  applicazione
se il  nuovo  affidamento  avviene  tramite  procedure  ordinarle  o,
comunque,  aperte  al   mercato,   caratterizzate   dall'assenza   di
limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti. 
    3. Con le linee guida previste dall'art. 4 sono  disciplinate  le
modalita' per l'applicazione del principio di  rotazione  assicurando
comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza  di  soggetti,
ove  esistenti,  che  non  sono  stati  invitati  in   occasione   di
affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria. 
    4. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce in  ogni  caso  il
rispetto   dei   principi   di    concorrenza,    trasparenza,    non
discriminazione e  imparzialita'  nella  valutazione  delle  offerte,
assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitivita'  della
procedura di selezione del contraente.» 
  2. Alla fine del comma 2 dell'art. 30 della  legge  provinciale  di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016 sono inserite le parole: «A questi affidamenti si applica  anche
il principio di rotazione come disciplinato  ai  sensi  dell'art.  19
ter, comma 3.»