Art. 3 Integrazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016,riguardanti la selezione degli operatori economici 1. Dopo l'art. 19-bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' inserito il seguente: «Art. 19-ter (Selezione degli operatori economici). - 1. La selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene favorendo la rotazione tra gli stessi, in modo da perseguire l'obiettivo della possibilita' per tutti gli operatori di partecipare alle procedure. 2. Il principio di rotazione degli inviti non trova applicazione se il nuovo affidamento avviene tramite procedure ordinarle o, comunque, aperte al mercato, caratterizzate dall'assenza di limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti. 3. Con le linee guida previste dall'art. 4 sono disciplinate le modalita' per l'applicazione del principio di rotazione assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria. 4. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialita' nella valutazione delle offerte, assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitivita' della procedura di selezione del contraente.» 2. Alla fine del comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: «A questi affidamenti si applica anche il principio di rotazione come disciplinato ai sensi dell'art. 19 ter, comma 3.»