Art. 30 Integrazione dell'art. 24 della legge provinciale 12 febbraio 2012, n. 25, relativo al personale provinciale 1. Nel comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012, dopo le parole: «dei soggetti gia' dipendenti.» sono inserite le seguenti: «Nell'ambito di questi limiti, la Giunta provinciale puo' assumere utilizzando la graduatoria della procedura concorsuale riservata bandita ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, anche oltre i limiti ivi previsti. In tal caso il rispetto della percentuale stabilita dall'art. 37, comma 3 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), puo' essere garantita con compensazione quantitativa con riferimento alla graduatoria formata mediante procedura concorsuale relativa alla corrispondente figura professionale bandita dopo l'entrata in vigore di questo comma.»