Art. 30 
 
Integrazione dell'art. 24 della legge provinciale 12  febbraio  2012,
  n. 25, relativo al personale provinciale 
 
  1. Nel comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del 2012,
dopo le parole: «dei soggetti  gia'  dipendenti.»  sono  inserite  le
seguenti: «Nell'ambito di questi limiti, la Giunta  provinciale  puo'
assumere  utilizzando  la  graduatoria  della  procedura  concorsuale
riservata bandita ai sensi dell'art. 63 della  legge  provinciale  28
marzo 2009, n. 2, anche oltre i limiti ivi previsti. In tal  caso  il
rispetto della percentuale stabilita dall'art. 37,  comma  3  quater,
della legge provinciale 3 aprile 1997,  n.  7  (legge  sul  personale
della  Provincia  1997),  puo'  essere  garantita  con  compensazione
quantitativa  con  riferimento  alla  graduatoria  formata   mediante
procedura   concorsuale   relativa   alla    corrispondente    figura
professionale bandita dopo l'entrata in vigore di questo comma.»