Art. 32 Disposizioni finanziarie 1. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'art. 19 bis, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come inserito dal comma 1 dell'art. 2, si provvede con le risorse gia' autorizzate sulla missione 14 (sviluppo economico e competitivita'), programma 4 (reti e altri servizi di pubblica utilita'), titolo 2 (spese in conto capitale). 2. Dall'applicazione dell'art. 9, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti). 3. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'art. 9, comma 3, si provvede con le risorse gia' autorizzate sulla missione 14 (sviluppo economico e competitivita'), programma 4 (reti e altri servizi di pubblica utilita'), titolo 2 (spese in conto capitale). 4. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 11, comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 1 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 3 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti). 5. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 17, pari a 10.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 8 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2. 6. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'art. 20, comma 4, si provvede con le risorse gia' autorizzate sulla missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti). 7. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 22, pari a 50.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (sviluppo economico e competitivita'), programma 1 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2. 8. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 23, comma 1, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 1. 9. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 1 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2. 10. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 29, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 11 (soccorso civile), programma 2 (interventi a seguito di calamita' naturali), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2. 11. Dall'applicazione dell'art. 30 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio per la spesa di personale. 12. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale. 13. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979).