Art. 32 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alle eventuali spese derivanti  dall'applicazione  dell'art.  19
bis, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle  direttive
europee in materia di contratti  pubblici  2016,  come  inserito  dal
comma 1 dell'art. 2, si provvede  con  le  risorse  gia'  autorizzate
sulla missione 14 (sviluppo economico e competitivita'), programma  4
(reti e altri servizi di pubblica utilita'), titolo 2 (spese in conto
capitale). 
  2. Dall'applicazione dell'art. 9, comma 2,  non  derivano  maggiori
spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 1
(servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione),  programma   10
(risorse umane), titolo 1 (spese correnti). 
  3. Alle eventuali spese derivanti  dall'applicazione  dell'art.  9,
comma 3, si provvede con le risorse gia' autorizzate  sulla  missione
14 (sviluppo economico e competitivita'), programma 4 (reti  e  altri
servizi di pubblica utilita'), titolo 2 (spese in conto capitale). 
  4. Alle maggiori spese derivanti  dall'applicazione  dell'art.  11,
comma 1, pari  a  50.000  euro  per  l'anno  2019,  si  provvede  con
l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione
18  (relazioni  con  le  altre  autonomie  territoriali  e   locali),
programma  1  (relazioni   finanziarie   con   le   altre   autonomie
territoriali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura  si
provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo  anno,
degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti  legislativi  in  corso,  previsto  nella
missione 20 (fondi e  accantonamenti),  programma  3  (altri  fondi),
titolo 1 (spese correnti). 
  5. Alle maggiori spese derivanti  dall'applicazione  dell'art.  17,
pari a 10.000 euro per l'anno 2019, si  provvede  con  l'integrazione
dello stanziamento per il medesimo anno  della  missione  1  (servizi
istituzionali, generali e di gestione),  programma  8  (statistica  e
sistemi informativi),  titolo  2  (spese  in  conto  capitale).  Alla
relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo  e
per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato
a far fronte ad oneri  dipendenti  da  provvedimenti  legislativi  in
corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2. 
  6. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione  dell'art.  20,
comma 4, si provvede con le risorse gia' autorizzate sulla missione 1
(servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11  (altri
servizi generali), titolo 1 (spese correnti). 
  7. Alle maggiori spese derivanti  dall'applicazione  dell'art.  22,
pari a 50.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno  degli
anni 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione  dello  stanziamento
per  i  medesimi  anni  della  missione  14  (sviluppo  economico   e
competitivita'), programma 1 (industria, PMI e artigianato), titolo 2
(spese in  conto  capitale).  Alla  relativa  copertura  si  provvede
mediante riduzione, di pari importo e  per  i  medesimi  anni,  degli
stanziamenti sul fondo speciale  destinato  a  far  fronte  ad  oneri
dipendenti da provvedimenti  legislativi  in  corso,  previsto  nella
missione 20, programma 3, titolo 2. 
  8. Alle maggiori spese derivanti  dall'applicazione  dell'art.  23,
comma 1, pari a 50.000 euro per ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e
2021,  si  provvede  con  l'integrazione  dello  stanziamento  per  i
medesimi anni della missione 4 (istruzione e  diritto  allo  studio),
programma 2 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo  1
(spese  correnti).  Alla  relativa  copertura  si  provvede  mediante
riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli  stanziamenti
sul fondo speciale destinato a far  fronte  ad  oneri  dipendenti  da
provvedimenti legislativi  in  corso,  previsto  nella  missione  20,
programma 3, titolo 1. 
  9. Alle maggiori spese derivanti  dall'applicazione  dell'art.  23,
comma 2, pari  a  50.000  euro  per  l'anno  2019,  si  provvede  con
l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione
16 (agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca),  programma  1
(sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare),  titolo
2 (spese in conto capitale).  Alla  relativa  copertura  si  provvede
mediante riduzione, di pari importo e per  il  medesimo  anno,  degli
stanziamenti sul fondo speciale  destinato  a  far  fronte  ad  oneri
dipendenti da provvedimenti  legislativi  in  corso,  previsto  nella
missione 20, programma 3, titolo 2. 
  10. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione  dell'art.  29,
pari a 200.000 euro per l'anno 2019, si provvede  con  l'integrazione
dello stanziamento per il medesimo anno della missione  11  (soccorso
civile), programma 2 (interventi a seguito  di  calamita'  naturali),
titolo 2 (spese  in  conto  capitale).  Alla  relativa  copertura  si
provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo  anno,
degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti  legislativi  in  corso,  previsto  nella
missione 20, programma 3, titolo 2. 
  11. Dall'applicazione dell'art.  30  non  derivano  maggiori  spese
rispetto a quelle gia'  autorizzate  in  bilancio  per  la  spesa  di
personale. 
  12. Dall'applicazione degli altri  articoli  di  questa  legge  non
derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale. 
  13. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare  al  bilancio
le variazioni conseguenti a questa  legge,  ai  sensi  dell'art.  27,
comma 1, della legge provinciale  14  settembre  1979,  n.  7  (legge
provinciale di contabilita' 1979).