Art. 33 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25 e 27 entrano in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
 
    Trento, 11 giugno 2019 
 
                               Il Presidente della Provincia: Fugatti