Art. 4 Sostituzione dell'art. 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la riduzione dei tempi della procedura di gara 1. L'art. 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto). - 1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacita' di altri soggetti e' tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione e' esaminata per l'aggiudicatario e per i concorrenti individuati per il controllo a campione ai soli fini delle verifiche previste dal comma 3. 2. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dall'art. 59 della direttiva 2014/24/11E. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono mettere a disposizione degli operatori economici modelli di' dichiarazione semplificata. Resta ferma la possibilita' per l'operatore economico di utilizzare il DGUE. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e successivamente, al fine della stipula del contratto, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione e' estesa a campione anche agli altri partecipanti, nella misura stabilita nei documenti di gara. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonche' dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni. 5. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non e' fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti: a) nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, l'amministrazione aggiudicatrice procede ad annullare l'aggiudicazione e a ricalcolare la soglia di anomalia; nelle altre ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice non procede al ricalcolo della soglia di anomalia ne' ad una nuova determinazione dei punteggi; b) l'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorita' competenti e, se l'operatore economico e' stato selezionato da un elenco telematico, procede alla relativa sospensione per un periodo da tre a dodici mesi; c) se l'irregolarita' riguarda l'aggiudicatario, l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta. 6. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, puo' verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara. 7. L'aggiudicazione e' dichiarata al termine della procedura di gara e non e' soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.» 2. L'art. 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal presente articolo, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.