Art. 4 
 
Sostituzione dell'art. 22  della  legge  provinciale  di  recepimento
  delle direttive europee in  materia  di  contratti  pubblici  2016,
  riguardante la riduzione dei tempi della procedura di gara 
 
  1. L'art. 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive
europee in materia di  contratti  pubblici  2016  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 22 (Verifica dell'assenza dei motivi di  esclusione  e  dei
criteri di selezione ai fini  della  stipula  del  contratto).  -  1.
L'operatore  economico  dichiara  l'insussistenza   dei   motivi   di
esclusione e il possesso dei criteri  di  selezione  specificati  dal
bando di gara o dalla lettera d'invito  e  allega  la  documentazione
eventualmente richiesta. L'operatore economico  che  si  affida  alle
capacita'  di  altri  soggetti  e'  tenuto  a  presentare  anche  una
dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione
dell'impresa ausiliaria  attestante  l'insussistenza  dei  motivi  di
esclusione e il possesso dei requisiti  oggetto  di  avvalimento.  La
dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di  esclusione  e
il   possesso   dei   criteri   di   selezione   e'   esaminata   per
l'aggiudicatario e per i concorrenti individuati per il  controllo  a
campione ai soli fini delle verifiche previste dal comma 3. 
    2. Per le procedure di gara di  importo  pari  o  superiore  alla
soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza  il  documento  di
gara unico europeo  (DGUE)  previsto  dall'art.  59  della  direttiva
2014/24/11E. Per le procedure  di  gara  di  importo  inferiore  alla
soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono mettere
a disposizione degli operatori economici  modelli  di'  dichiarazione
semplificata. Resta ferma la possibilita' per  l'operatore  economico
di utilizzare il DGUE. 
    3. Le amministrazioni aggiudicatrici  procedono  all'esame  delle
offerte e successivamente, al fine della stipula del contratto,  alla
verifica dell'assenza dei motivi di esclusione  e  del  possesso  dei
criteri di  selezione  in  capo  all'aggiudicatario  e  all'eventuale
impresa ausiliaria, in modo che nessun  appalto  sia  affidato  a  un
operatore economico che avrebbe  dovuto  essere  escluso  o  che  non
soddisfa  i  criteri  di  selezione  stabiliti   dall'amministrazione
aggiudicatrice. La verifica dell'assenza dei motivi di  esclusione  e
del possesso dei criteri di selezione e' estesa a campione anche agli
altri partecipanti, nella misura stabilita nei documenti di gara. 
    4. Le amministrazioni  aggiudicatrici  verificano  l'assenza  dei
motivi  di  esclusione  e  il  possesso  dei  criteri  di   selezione
utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati  ufficiali
richiedendo   all'operatore    economico,    entro    dieci    giorni
dall'aggiudicazione, la  presentazione  di  eventuale  documentazione
probatoria, nonche' dell'ulteriore documentazione necessaria ai  fini
della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso
tra dieci e venti giorni. 
    5. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non  e'
fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il
possesso dei criteri di selezione richiesti: 
      a) nel caso di applicazione  dell'esclusione  automatica  delle
offerte  anomale,   l'amministrazione   aggiudicatrice   procede   ad
annullare l'aggiudicazione e a ricalcolare  la  soglia  di  anomalia;
nelle altre ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice non procede  al
ricalcolo della soglia di anomalia ne' ad  una  nuova  determinazione
dei punteggi; 
      b)  l'amministrazione  aggiudicatrice  segnala  il  fatto  alle
autorita' competenti e, se l'operatore economico e' stato selezionato
da un elenco telematico, procede alla  relativa  sospensione  per  un
periodo da tre a dodici mesi; 
      c)    se     l'irregolarita'     riguarda     l'aggiudicatario,
l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione  e  procede
all'escussione della garanzia presentata a corredo  dell'offerta,  se
dovuta. 
    6.  L'amministrazione  aggiudicatrice,   in   ogni   caso,   puo'
verificare l'assenza dei motivi  di  esclusione  e  il  possesso  dei
criteri di selezione in capo agli operatori economici,  in  qualsiasi
momento, se lo ritiene utile ad assicurare  il  corretto  svolgimento
della gara. 
    7. L'aggiudicazione e' dichiarata al termine della  procedura  di
gara  e  non  e'  soggetta   ad   approvazione   dell'amministrazione
aggiudicatrice.» 
  2. L'art. 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive
europee in materia di contratti pubblici 2016,  come  sostituito  dal
presente articolo, si applica alle procedure di  affidamento  il  cui
bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo  la  data  di
entrata in vigore della presente legge.