Art. 5 
 
Sostituzione dell'art. 11 della legge provinciale 12  febbraio  2019,
  n. 1, relativo alla semplificazione delle procedure di  affidamento
  di lavori pubblici 
 
  1. L'art. 11 della legge provinciale n. 1 del  2019  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 11 (Semplificazione  delle  procedure  di  affidamento  dei
lavori  pubblici).  -  1.  Oltre   alle   procedure   gia'   previste
dall'ordinamento  provinciale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici
possono affidare i contratti di lavori pubblici  di  importo  pari  o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura
negoziata  previa  consultazione  di  tre  operatori  economici,   se
esistenti.»