Art. 5 Sostituzione dell'art. 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori pubblici 1. L'art. 11 della legge provinciale n. 1 del 2019 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici). - 1. Oltre alle procedure gia' previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.»