Art. 6 
 
Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle  direttive
  europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti  aspetti
  organizzativi connessi  alla  progettazione  e  all'affidamento  di
  contratti pubblici 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge  provinciale  di  recepimento
delle direttive europee in materia di contratti  pubblici  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «La Provincia promuove la  stipula  di  convenzioni
con 1'ANAC per elaborare  linee  guida,  anche  dotate  di  efficacia
vincolante, per l'interpretazione e  l'applicazione  dell'ordinamento
provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'art. 1, comma
2, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e negli atti
a valenza generale approvati dall'ANAC.» sono soppresse; 
    b) le parole: «Le linee  guida  sono  adottate»  sono  sostituite
dalle   seguenti:    «Per    l'interpretazione    e    l'applicazione
dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di  cui
all'art. 1, comma 2, la Provincia puo' adottare linee guida». 
  2. Dopo  il  comma  7  dell'art.  10  della  legge  provinciale  di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Gli incarichi di  progettazione  e  di  direzione  lavori
possono essere affidati con  un  unico  contratto  se  la  somma  dei
relativi valori e' di importo inferiore alla soglia europea;  in  tal
caso il contratto deve comprendere l'incarico  relativo  al  progetto
posto a base di gara.» 
  3. Dopo  il  comma  8  dell'art.  10  della  legge  provinciale  di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016 e' inserito il seguente: 
    «8-bis.  I  contratti  di  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  ad  esclusione  degli  interventi   di   manutenzione
straordinaria che prevedono il rinnovo o  la  sostituzione  di  parti
strutturali delle opere o di impianti, possono  essere  affidati  nel
rispetto delle procedure di scelta del  contraente,  sulla  base  del
progetto definitivo costituito  almeno  da  una  relazione  generale,
dall'elenco  dei  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento
con l'individuazione analitica  dei  costi  della  sicurezza  da  non
assoggettare  a  ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti  lavori   puo'
prescindere  dall'avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto
esecutivo.» 
  4. Nel comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale di  recepimento
delle direttive europee in materia  di  contratti  pubblici  2016  le
parole: «diversi dal presidente» sono soppresse. 
  5. Il comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale  di  recepimento
delle direttive europee in materia  di  contratti  pubblici  2016  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. Il responsabile del procedimento sceglie i  componenti  della
commissione tecnica  dall'elenco  telematico  previsto  dal  comma  I
selezionando in via prioritaria i  dipendenti  pubblici  del  proprio
organico, o  in  caso  di  accertata  carenza,  altri  iscritti,  nel
rispetto dei principi di rotazione, di parita' di trattamento, di non
discriminazione, di trasparenza, tenuto conto  della  loro  idoneita'
professionale e delle  pregresse  esperienze  professionali  maturate
rispetto allo  specifico  settore  cui  si  riferisce  l'oggetto  del
contratto. Il regolamento di attuazione  definisce  i  criteri  e  le
modalita',  anche  telematiche,  di  selezione   dei   commissari   e
disciplina i rimborsi e i compensi  massimi  dei  commissari  esterni
all'amministrazione aggiudicatrice.» 
  6. commi 6-bis e 6-ter dell'art.  21  della  legge  provinciale  di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016 sono abrogati. 
  7. Alla fine del comma 8 dell'art. 73 della  legge  provinciale  di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016 sono inserite le parole: «Fino alla predetta data  continuano  a
trovare applicazione le regole per la  nomina  dei  componenti  delle
commissioni tecniche  fissate  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici
nell'ambito del proprio ordinamento.»