Art. 6 Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti aspetti organizzativi connessi alla progettazione e all'affidamento di contratti pubblici 1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «La Provincia promuove la stipula di convenzioni con 1'ANAC per elaborare linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e negli atti a valenza generale approvati dall'ANAC.» sono soppresse; b) le parole: «Le linee guida sono adottate» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, la Provincia puo' adottare linee guida». 2. Dopo il comma 7 dell'art. 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' inserito il seguente: «7-bis. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori possono essere affidati con un unico contratto se la somma dei relativi valori e' di importo inferiore alla soglia europea; in tal caso il contratto deve comprendere l'incarico relativo al progetto posto a base di gara.» 3. Dopo il comma 8 dell'art. 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' inserito il seguente: «8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.» 4. Nel comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «diversi dal presidente» sono soppresse. 5. Il comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' sostituito dal seguente: «6. Il responsabile del procedimento sceglie i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico previsto dal comma I selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parita' di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneita' professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalita', anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice.» 6. commi 6-bis e 6-ter dell'art. 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono abrogati. 7. Alla fine del comma 8 dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: «Fino alla predetta data continuano a trovare applicazione le regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio ordinamento.»