Art. 7 
 
Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle  direttive
  europee in materia  di  contratti  pubblici  2016,  riguardanti  la
  semplificazione della fase di esecuzione 
 
  1. Dopo l'art. 25-bis della legge provinciale di recepimento  delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016  e'  inserito
il seguente: 
    «Art.  25-ter  (Stipulazione  del  contratto  in  pendenza  delle
verifiche). - 1. Per i contratti che hanno come oggetto l'affidamento
di lavori le amministrazioni aggiudicatrici,  decorsi  trenta  giorni
dall'inoltro  delle  richieste  alle  competenti  autorita'  per   la
verifica dell'assenza dei motivi  di  esclusione  e  dei  criteri  di
selezione, possono procedere alla stipula del  contratto  prevedendo,
in  caso  di  successivo  accertamento  del  difetto  dei   requisiti
richiesti,  la  risoluzione  del  contratto,   il   pagamento   delle
prestazioni gia' eseguite e il  rimborso  delle  spese  eventualmente
gia' sostenute per l'esecuzione  della  parte  rimanente  nei  limiti
delle utilita' conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva,
se richiesta, o in alternativa l'applicazione  di  una  penale  nella
misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.» 
    2. La lettera e  bis)  del  comma  2  dell'art.  26  della  legge
provinciale di recepimento delle  direttive  europee  in  materia  di
contratti pubblici 2016 e' abrogata. 
    3. Al comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale di recepimento
delle direttive europee in materia di contratti  pubblici  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo le parole:  «si  applica  la  normativa  statale»  sono
inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto da questo comma»; 
      b) alla fine del comma sono inserite le parole: «Per le  stesse
finalita' non e' richiesta la presentazione della garanzia definitiva
in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i
quali e' previsto il pagamento del corrispettivo dovuto  in  un'unica
soluzione finale.» 
    4. Alla fine del comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale  di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016  sono  inserite  le  parole:  «Il  regolamento  disciplina,   in
particolare, le modalita' di  esecuzione,  anche  a  campione,  della
verifica   e   puo'   individuare   quali    condizioni    consentono
l'effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarita'.» 
    5.  Nel  comma  11  dell'art.  73  della  legge  provinciale   di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016 le parole: «La lettera e  bis)  del  comma  2  dell'art.  26  si
applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere
d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in  vigore
della legge provinciale concernente  «Assestamento  del  bilancio  di
previsione della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  gli  esercizi
finanziari 2017-2019.» sono sostituite dalle seguenti: «L'abrogazione
della lettera e bis) del comma 2 dell'art. 26  prevista  dall'art.  7
della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure  di  semplificazione  e
potenziamento della competitivita') si  applica  anche  ai  contratti
gia' stipulati alla data di entrata in vigore del predetto articolo.» 
    6. I commi 1 e 3 si applicano alle procedure  di  affidamento  il
cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo  la  data
di entrata in vigore di questa legge.