Art. 7 Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la semplificazione della fase di esecuzione 1. Dopo l'art. 25-bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' inserito il seguente: «Art. 25-ter (Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche). - 1. Per i contratti che hanno come oggetto l'affidamento di lavori le amministrazioni aggiudicatrici, decorsi trenta giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorita' per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, possono procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni gia' eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilita' conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.» 2. La lettera e bis) del comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' abrogata. 3. Al comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «si applica la normativa statale» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto da questo comma»; b) alla fine del comma sono inserite le parole: «Per le stesse finalita' non e' richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali e' previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale.» 4. Alla fine del comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: «Il regolamento disciplina, in particolare, le modalita' di esecuzione, anche a campione, della verifica e puo' individuare quali condizioni consentono l'effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarita'.» 5. Nel comma 11 dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «La lettera e bis) del comma 2 dell'art. 26 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente «Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019.» sono sostituite dalle seguenti: «L'abrogazione della lettera e bis) del comma 2 dell'art. 26 prevista dall'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitivita') si applica anche ai contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore del predetto articolo.» 6. I commi 1 e 3 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.