Art. 8 Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti la progettazione, la semplificazione delle procedure di gara e della fase di esecuzione 1. Alla fine del comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: «Il regolamento puo' definire le modalita' e i limiti per l'adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi.» 2. II comma 5 dell'art. 28 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e' abrogato. 3. Alla fine del comma 5-bis dell'art. 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: «Il regolamento di attuazione puo' prevedere modalita' applicative e il valore degli appalti al di sopra del quale si applica questo comma.» 4. Il comma 5 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e' sostituito dal seguente: «5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, al concessionario esecutore o al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori, e previa verifica della correntezza delle retribuzioni, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).» 5. Dopo il comma 5 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e' inserito il seguente: «5-bis. In fase di esecuzione del contratto, la struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica il rispetto del comma 1 e la correntezza delle retribuzioni, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, del concessionario esecutore e del subappaltatore, nell'ambito della propria attivita' di vigilanza o su segnalazione dell'amministrazione aggiudicatrice, nei casi in cui si applica il comma 6. L'esito delle verifiche e' comunicato all'aniministrazione aggiudicatrice.» 6. Il comma 6 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e' sostituito dal seguente: «6. Se l'amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 5, rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilita' di procedere al pagamento diretto ai sensi del comma 8. Se l'importo delle inadempienze accertate non e' quantificabile in ragione del singolo contratto di appalto, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle mancate retribuzioni accertate. La sospensione del pagamento prevista da questo comma e' effettuata anche quando emergono delle irregolarita' in seguito alle verifiche effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro ai sensi del comma 5-bis.» 7. Al comma 8 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «, per il suo tramite,» sono soppresse; b) dopo le parole: «dei dipendenti dell'appaltatore» sono inserite le seguenti: «, del subappaltatore». 8. I commi 5, 5-bis e 6 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificati dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. 9. II comma 11 dell'art. 60 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) e' abrogato.