Art. 8 
 
Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge
  provinciale   sui   lavori   pubblici   1993),    riguardanti    la
  progettazione, la semplificazione delle procedure di gara  e  della
  fase di esecuzione 
 
  1. Alla fine del comma 4 dell'art. 13 della legge  provinciale  sui
lavori pubblici 1993 sono inserite le parole:  «Il  regolamento  puo'
definire le modalita' e i limiti per l'adozione di voci non  previste
o di prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi.» 
  2. II comma 5 dell'art.  28  della  legge  provinciale  sui  lavori
pubblici 1993 e' abrogato. 
  3. Alla fine del comma 5-bis dell'art. 30 della  legge  provinciale
sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: «Il regolamento  di
attuazione puo' prevedere modalita' applicative  e  il  valore  degli
appalti al di sopra del quale si applica questo comma.» 
  4. Il comma 5 dell'art.  43  della  legge  provinciale  sui  lavori
pubblici 1993 e' sostituito dal seguente: 
    «5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede  al  pagamento  del
corrispettivo dovuto all'appaltatore, al concessionario  esecutore  o
al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del
documento  unico  di  regolarita'  contributiva   positivo   riferito
all'appaltatore  o  al  concessionario  esecutore  e  agli  eventuali
subappaltatori,   e   previa   verifica   della   correntezza   delle
retribuzioni, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale  9  marzo
2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive  europee
in materia di contratti pubblici 2016).» 
  5. Dopo il comma 5 dell'art. 43 della legge provinciale sui  lavori
pubblici 1993 e' inserito il seguente: 
    «5-bis.  In  fase  di  esecuzione  del  contratto,  la  struttura
provinciale competente in materia di lavoro verifica il rispetto  del
comma 1 e la correntezza delle retribuzioni, ai  sensi  dell'art.  33
della legge provinciale di recepimento  delle  direttive  europee  in
materia di contratti pubblici 2016,  nell'esecuzione  dei  lavori  da
parte  dell'appaltatore,   del   concessionario   esecutore   e   del
subappaltatore, nell'ambito della propria attivita' di vigilanza o su
segnalazione dell'amministrazione aggiudicatrice, nei casi in cui  si
applica  il  comma  6.  L'esito   delle   verifiche   e'   comunicato
all'aniministrazione aggiudicatrice.» 
  6. Il comma 6 dell'art.  43  della  legge  provinciale  sui  lavori
pubblici 1993 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Se l'amministrazione aggiudicatrice, attraverso  la  verifica
prevista dal comma 5, rileva il mancato o parziale adempimento  degli
obblighi previsti per il rilascio del documento unico di  regolarita'
contributiva e  nella  corresponsione  delle  retribuzioni  da  parte
dell'appaltatore o del concessionario  esecutore  e  degli  eventuali
subappaltatori, rimane sospesa la  liquidazione  del  certificato  di
pagamento, in acconto o  a  saldo,  per  l'importo  equivalente  alle
inadempienze accertate, fatta salva la possibilita' di  procedere  al
pagamento  diretto  ai  sensi  del  comma  8.  Se   l'importo   delle
inadempienze accertate non e' quantificabile in ragione  del  singolo
contratto di appalto, la liquidazione del certificato di pagamento in
acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per
il  ritardato  pagamento,  per  un  importo  pari  al  20  per  cento
dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore,  per  l'importo
equivalente alle mancate retribuzioni accertate. La  sospensione  del
pagamento  prevista  da  questo  comma  e'  effettuata  anche  quando
emergono delle irregolarita' in  seguito  alle  verifiche  effettuate
dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro ai  sensi
del comma 5-bis.» 
  7. Al comma 8 dell'art.  43  della  legge  provinciale  sui  lavori
pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «, per il suo tramite,» sono soppresse; 
    b)  dopo  le  parole:  «dei  dipendenti  dell'appaltatore»   sono
inserite le seguenti: «, del subappaltatore». 
  8. I commi 5, 5-bis e 6 dell'art. 43 della  legge  provinciale  sui
lavori pubblici 1993,  come  modificati  dal  presente  articolo,  si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'art. 33 della legge provinciale  di  recepimento  delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. 
  9. II comma 11  dell'art.  60  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 11 maggio 2012,  n.  9-84/Leg  (Regolamento  di  attuazione
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26  concernente  «Norme
in materia di lavori pubblici  di  interesse  provinciale  e  per  la
trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di
lavori pubblici) e' abrogato.