Art. 9 Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), riguardanti le procedure di affidamento di servizi e forniture e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici 1. Nella lettera h) del comma 2 dell'art. 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: «non superi € 192.300» sono sostituite dalle seguenti: «non superi la soglia di rilevanza europea». 2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 36-ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e' inserito il seguente: «2-quinquies. Per fornire strumenti e metodologie volti a migliorare le competenze e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici, anche in un'ottica di speditezza e semplificazione delle procedure, la Provincia promuove la formazione destinata agli operatori del settore dei contratti pubblici in collaborazione con Trentino school of management s.r.1., Consorzio dei comuni trentini e Universita' degli studi di Trento, quali soggetti istituzionalmente deputati ad erogare formazione a livello provinciale.» 3. Dopo il comma 6 dell'art. 36-ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e' inserito il seguente: «6-bis. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i corpi volontari dei vigili del fuoco della provincia di Trento nonche' le relative unioni e l'organismo di rappresentanza degli stessi possono prescindere dagli obblighi previsti dal comma 6, quando non sono tenuti a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5, con riferimento ad acquisti di beni e servizi riguardanti l'esercizio delle loro funzioni istituzionali nel campo della gestione dell'emergenza di importo inferiore alle soglie europee. La Provincia garantisce, anche in collaborazione con i comuni, il supporto delle istituzioni provinciali e locali nei confronti dei predetti corpi, delle relative unioni e dell'organismo di rappresentanza per effettuare spese per acquisti di beni e servizi. Nell'ambito del protocollo di finanza locale sono individuate le modalita' per il perseguimento delle finalita' di questo comma.» 4. Dopo il comma 1 dell'art. 36-quater della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e' inserito il seguente: «1 bis. Per la valorizzazione dei propri beni immobili non piu' necessari all'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia, oltre a quanto previsto dal comma 1, puo' concedere o locare a privati a titolo oneroso, ricorrendo alle procedure disciplinate dai commi da 4 a 6 dell'art. 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, intendendosi sostituiti gli organi ivi previsti con i corrispondenti organi o strutture provinciali competenti. Se stipulati, gli accordi urbanistici previsti dagli articoli 25 e 25-bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) individuano altresi' le tipologie di interventi edilizi ammessi. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004».