Art. 9 
 
Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990,  n.  23  (legge
  sui  contratti  e  sui  beni  provinciali  1990),  riguardanti   le
  procedure  di   affidamento   di   servizi   e   forniture   e   la
  professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici 
 
  1. Nella lettera h) del  comma  2  dell'art.  21  della  legge  sui
contratti e sui beni  provinciali  1990  le  parole:  «non  superi  €
192.300» sono sostituite dalle seguenti: «non  superi  la  soglia  di
rilevanza europea». 
  2. Dopo il comma  2-quater  dell'art.  36-ter  1  della  legge  sui
contratti e sui beni provinciali 1990 e' inserito il seguente: 
    «2-quinquies.  Per  fornire  strumenti  e  metodologie  volti   a
migliorare le competenze e la professionalizzazione nel  settore  dei
contratti   pubblici,   anche   in   un'ottica   di   speditezza    e
semplificazione delle procedure, la Provincia promuove la  formazione
destinata agli  operatori  del  settore  dei  contratti  pubblici  in
collaborazione con Trentino school of  management  s.r.1.,  Consorzio
dei comuni trentini  e  Universita'  degli  studi  di  Trento,  quali
soggetti istituzionalmente deputati ad erogare formazione  a  livello
provinciale.» 
  3. Dopo il comma 6 dell'art. 36-ter 1 della legge sui  contratti  e
sui beni provinciali 1990 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  1  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica,  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, i corpi volontari dei  vigili  del  fuoco  della
provincia di Trento nonche'  le  relative  unioni  e  l'organismo  di
rappresentanza  degli  stessi  possono  prescindere  dagli   obblighi
previsti dal  comma  6,  quando  non  sono  tenuti  a  utilizzare  le
convenzioni previste dal comma 5, con riferimento ad acquisti di beni
e servizi riguardanti l'esercizio delle loro  funzioni  istituzionali
nel campo della gestione dell'emergenza  di  importo  inferiore  alle
soglie europee. La Provincia garantisce, anche in collaborazione  con
i comuni, il supporto delle  istituzioni  provinciali  e  locali  nei
confronti dei predetti corpi, delle relative unioni e  dell'organismo
di rappresentanza  per  effettuare  spese  per  acquisti  di  beni  e
servizi.  Nell'ambito  del  protocollo   di   finanza   locale   sono
individuate le modalita' per  il  perseguimento  delle  finalita'  di
questo comma.» 
  4. Dopo il comma 1 dell'art. 36-quater della legge sui contratti  e
sui beni provinciali 1990 e' inserito il seguente: 
    «1 bis. Per la valorizzazione dei propri beni immobili  non  piu'
necessari all'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia, oltre a
quanto previsto dal comma 1, puo' concedere  o  locare  a  privati  a
titolo oneroso, ricorrendo alle procedure disciplinate dai commi da 4
a 6 dell'art. 3-bis del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e  valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla  legge
23 novembre 2001, n. 410,  intendendosi  sostituiti  gli  organi  ivi
previsti  con  i  corrispondenti  organi  o   strutture   provinciali
competenti. Se stipulati,  gli  accordi  urbanistici  previsti  dagli
articoli 25 e 25-bis della legge provinciale 4  agosto  2015,  n.  15
(legge provinciale per il governo del  territorio  2015)  individuano
altresi' le tipologie di  interventi  edilizi  ammessi.  Resta  fermo
quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004».