Art. 100 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 52/1980 1. Il comma 2-ter dell'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), e' sostituito dal seguente: «2-ter. Ciascun gruppo consiliare in luogo di una unita', o di due unita' limitatamente ai gruppi con piu' di quattro consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), puo' chiedere la commutazione fino a un massimo, rispettivamente, di due o di quattro unita' di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, indicate anche non contestualmente tra appartenenti alla stessa categoria o a categorie differenti, fermi restando i limiti di spesa di cui all'art. 4-bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.».