Art. 100 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 52/1980 
 
  1. Il comma 2-ter dell'art. 4  della  legge  regionale  28  ottobre
1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei  gruppi  consiliari),  e'
sostituito dal seguente: 
    «2-ter. Ciascun gruppo consiliare in luogo di una  unita',  o  di
due unita' limitatamente ai gruppi con piu' di  quattro  consiglieri,
di personale di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  puo'  chiedere  la
commutazione fino a un massimo, rispettivamente, di due o di  quattro
unita' di personale con tipologia  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale, indicate anche non contestualmente  tra  appartenenti  alla
stessa categoria o a categorie differenti, fermi restando i limiti di
spesa di cui all'art. 4-bis e le dotazioni di locali  e  attrezzature
assegnate al gruppo.».